Le
amministrazioni ed i servizi pubblici non possono più
chiedere i certificati ai cittadini in tutti quei casi in
cui si può autocertificare.
La
richiesta di questi certificati da parte delle
amministrazioni pubbliche costituisce una violazione ai
doveri dufficio.
Le
amministrazioni devono accettare le autocertificazioni
oppure avvalersi dei dati in loro possesso, ovvero
acquisirli direttamente facendosi indicare dal cittadino
tutti gli elementi indispensabili per poterli richiedere
direttamente.
Si
distinguono in due categorie:
la
prima in dichiarazioni sostitutive di certificazioni e sono:
a) data e
il luogo di nascita;
b) residenza;
c) cittadinanza;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
f) stato di famiglia
g) esistenza in vita;
h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente
o discendente;
i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche
amministrazioni;
l) appartenenza ad ordini professionali;
m) titolo di studio, esami sostenuti;
n) qualifica professionale posseduta, titolo di
specializzazione, di abilitazione, di formazione, di
aggiornamento e di qualificazione tecnica;
o) situazione reddituale o economica anche ai fini della
concessione dei benefìci di qualsiasi tipo previsti da
leggi speciali;
p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con
l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e
di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe
tributaria;
r) stato di disoccupazione;
s) qualità di pensionato e categoria di pensione;
t) qualità di studente;
u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o
giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di
qualsiasi tipo;
z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli
obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio
matricolare dello stato di servizio;
aa) di non
aver riportato condanne penali e di non essere destinatario
di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi
della vigente normativa;
bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a
procedimenti penali;
cc) qualità di vivenza a carico;
dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato
contenuti nei registri dello stato civile;
ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento
e di non aver presentato domanda di concordato.
Le
dichiarazioni di cui sopra non richiedono alcuna
autenticazione da parte del pubblico ufficiale.
La
seconda in dichiarazione sostitutiva dellatto di notorietà:
Tutti
gli stati, fatti e qualità personali non autocertificabili
(non ricompresi nella parte prima) possono essere comprovati
dallinteressato, a titolo definitivo, mediante
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
Si
possono ad esempio dichiarare: chi sono gli eredi; la
situazione di famiglia originaria; la proprietà di un
immobile ecc..
La
dichiarazione che il dichiarante rende nel proprio interesse
può riguardare anche stati, fatti e qualità personale
relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta
conoscenza.
Possono
autocertificare:
1)
i cittadini italiani
2)
i cittadini dellUnione Europea;
3)
i cittadini di paesi extracomunitari in possesso di
regolare permesso di soggiorno, limitatamente ai dati
depositati presso pubbliche amministrazioni italiane.
Le
firme devono essere fatte davanti al funzionario o
dipendente incaricati al ritiro della pratica, oppure
inviate via fax e/o per posta allegando la fotocopia del
documento di riconoscimento.
E
data facoltà ai privati (Banche ed Assicurazioni), di
accettare in tutta libertà le autocertificazioni.
Ogni
cittadino è responsabile di quello che dichiara con
lautocertificazione.
Le
amministrazioni effettuano controlli a campione.
In
caso di dichiarazione non veritiera è prevista la denuncia
allAutorità Giudiziaria.
Tutte
le dichiarazioni sostitutive sono esenti dallimposta di
bollo.
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