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Premessa
Gli
alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica vengono assegnati mediante
bando di concorso pubblico e conseguente graduatoria: la riserva
di cui all'art. 10 della Legge regionale 91/83 modificato dalla
L..R. 28/90, è da intendersi strumento eccezionale al quale
è possibile far ricorso quando si verificano le condizioni
di legge, come disciplinate dal presente Regolamento.
Art.
1 - ambito di applicazione
Art. 2 - condizioni di riserva
Art. 3 - requisiti
Art. 4 - presentazione delle richieste
Art. 5 - istruttoria delle domande
Art. 6 - procedura di assegnazione
Art. 1 - ambito di applicazione
Il presente regolamento disciplina le assegnazioni degli alloggi
con procedimenti di riserva, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 91/83
e successive modifiche ed integrazioni, nelle percentuali in esso
indicate, calcolate sull'ammontare degli alloggi di nuova costruzione,
di recupero e di risulta, annualmente disponibili da assegnare alla
generalità dei cittadini, previa detrazione dei numero di
alloggi da destinare alle Forze dell'ordine.
Art. 2 - condizioni di riserva
1. Può essere riservato un alloggio di edilizia residenziale
pubblica a nucleo familiare che, oltre a possedere i requisiti previsti
dall'art. 2 della L.R. n. 91/83 e successive modifiche ed integrazioni,
tranne che per i casi di cui all'art. 10 comma 6, si trovi almeno
in una delle seguenti situazioni:
a)
Ai sensi dell'art. 10 - 1° comma L.R. 91/83 e successive modifiche:-
per necessità di pubblica utilità, compresi:
i casi di interventi pubblici su stabili ritenuti pericolanti;
i casi in cui interventi pubblici su stabili siano pregiudizievoli
per la sicurezza dei residenti degli stabili adiacenti;
- per la realizzazione di programmi di risanamento edilizio pubblico,
sia in presenza di ordinanze sindacali di sgombero nell'edilizia
privata, sia in presenza di programmi di recupero e di risanamento
dei patrimonio di E.R.P.;
- per situazioni di fabbisogno abitativo di particolare e documentata
rilevanza sociale, cosi intese:
quelle derivanti da sentenza di sfratto per finita locazione resa
esecutiva dall'intervento della forza pubblica;
quelle cosi definite dai competenti Servizi Sociali territoriali,
non esclusivamente comunali;
quelle cosi definite sulla base dei riscontri effettuati in istruttoria
da parte dell'ufficio procedente con riferimento al reddito, alla
composizione del nucleo, alla situazione alloggiativa (canone e
condizioni di manutenzione), alle condizioni medico-sanitarie.
La
quota di alloggi da riservare non può eccedere il 20% degli
alloggi di cui all'art. 1 commi 1 e 2 della L.R. 91/83
b)
Ai sensi dell'art. 10 - 2° comma L.R. 91/83 e successive modifiche:
-
per gli interventi previsti dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978,
n. 457 che comportino il trasferimento degli assegnatari di alloggi
di E.R.P.;
- per il rilascio dell'alloggio di servizio, sia pubblico che privato,
a seguito di collocamento a riposo, di trasferimento, di soppressione
del servizio o di dimissioni per gravi motivi.
La
quota di alloggi da riservare non può eccedere il 5% degli
alloggi di cui all'art. 1 commi 1 e 2 della L.R. 91/83
2. Per quanto riguarda i profughi, si fa riferimento a quanto
stabilito dall'art. 10 - comma 9 della L.R. 91/83 e succ. mod.:
la misura della relativa riserva di alloggi rientra nella quota
stabilita dall'art. 10 - comma 1 della medesima legge.
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Art.3
- requisiti
1. Può essere riservato un alloggio di E.R.P. al nucleo
famigliare che, oltre a possedere i requisiti di cui all'art.2 dell
L.R. 91/83 e succ. mod., sia almeno in una delle condizioni oggettive
previste nel precedente art. 2 e nell'allegata tabella A.
2. In base al disposto di cui all'art. 10 - comma 6 della
L.R. 91/83 e succ. mod., il possesso dei requisiti non è
richiesto quando si tratti di alloggi riservati da destinarsi:
a - alla sistemazione in alloggi adeguati sotto il profilo igienico-sanitario
di soggetti con patologie croniche invalidanti a prognosi infausta
(opportunamente documentata da idonea certificazione medica) e che
necessitano di assistenza sanitaria domiciliare;
b - alle assegnazioni conseguenti a dichiarazione di pubblica calamità
da parte delle autorità competenti;
c - a sistemazioni provvisorie sotto forma di concessione precaria,
che non possono eccedere la durata di 2 anni dal momento della consegna
dell'alloggio;
d - al ricovero di nuclei espulsi da immobili espropriati;
e - per assegnazioni motivate da gravi esigenze di ordine pubblico.
Nei casi previsti dal presente articolo la determinazione di assegnazione
deve specificare le motivazioni per le quali si procede in deroga
al possesso dei requisiti.
In tale ipotesi dovrà essere assegnato un alloggio ad equo
canone.
3.
Condizione necessaria per l'assegnazione degli alloggi E.R.P. di
riserva è il possesso della residenza nel Comune di Castel
Goffredo.
Non saranno valutabili gli sfratti per morosità salvo quanto
previsto dalla allegata tabella A, punto 3
Art. 4 - presentazione delle richieste
Le richieste per l'assegnazione degli alloggi di cui trattasi
potranno essere presentate al Comune in ogni tempo, con le modalità
di cui all'art. 4 n. 91/83 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 5 - istruttoria delle domande
All'istruttoria delle domande provvede l'Ufficio Servizi Sociali
del Comune tenendo conto di quanto previsto dall'art. 5 della L.R.
91/83 e successive modificazioni ed integrazioni.
Ciascun nucleo può presentare documentazione integrativa
alla propria richiesta ogni volta che lo ritenga utile alla discussione
della sua posizione.
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Art.
6 - procedura di assegnazione
1. Gli alloggi di riserva verranno assegnati con determinazione
del Responsabile del Settore Servizi Socio-Culturali, previa istruttoria
del competente Ufficio e l'acquisizione del parere obbligatorio
della Commissione Comunale per l'assegnazione degli alloggi a riserva.
2. La suddetta Commissione dura in carica quattro anni ed
è composta da:
a - Sindaco - Presidente
b - Assistente Sociale del Comune anche con funzioni di segretario-verbalizzante
c - un geometra dell'Ufficio Tecnico del Comune
d - un membro designato dalla minoranza presente in Consiglio
e - un membro designato dalla maggioranza presente in Consiglio
3. Alla Commissione Comunale sono attribuite le funzioni
inerenti la verifica e la discussione delle domande pervenute all'ufficio
competente ed alla conseguente votazione circa le priorità
nelle assegnazioni, in conformità alle condizioni oggettive
e soggettive, previste dalle allegate tabelle A e B.
4. A titolo di ausilio e con efficacia meramente interna,
a ciascuna delle condizioni oggettive e soggettive sarà attribuito
un punteggio graduabile da un minimo ad un massimo ove previsto,
come da allegate tabelle A e B.
5.
La Commissione provvede, quindi, alla formazione di un elenco-graduatoria,
da aggiornare ogni volta si rendano disponibili nuovi alloggi da
assegnare nell'ambito della riserva, tenendo conto di elementi nuovi
relativi alle domande già prodotte e dalle nuove richieste
presentate.
6. A parità punteggio vengono anteposte le domande
presenti nel precedente elenco.
|
TABELLA
A
|
| |
CONDIZIONI
OGGETTIVE
|
PUNTI
|
| 1. |
Necessità
di pubblica utilità |
Da
1 a 7 |
| 2. |
Realizzazione
di programmi di risanamento edilizio pubblico, documentata
dall'Autorità competente |
Da
1 a 5 |
| 3. |
Situazioni
di fabbisogno abitativo di particolare e documentata rilevanza
sociale. Sono da intendersi di rilevanza sociale le seguenti
situazioni:
a - quelle cosi definite dai competenti Servizi
Sociali territoriali, non esclusivamente comunali;
b - quelle cosi definite sulla base dei riscontri
effettuati in istruttoria da parte dell'Ufficio procedente,
con riferimento al reddito, alla composizione del nucleo,
alla situazione alloggiativa (canone e stato di manutenzione),
alle condizioni medico-sanitarie. |
Da
1 a 4 |
| 4. |
Interventi
previsti dall'art. 31 della legge 5.8.78 n° 457 che
comportino il trasferimento degli assegnatari di alloggi
ERP |
Da
1 a 5 |
| 5. |
Soggetti
che devono abbandonare l'alloggio di servizio sia pubblico
che privato a seguito di collocamento a riposo, di trasferimento,
di soppressione del servizio o di dimissioni per gravi
motivi |
Da
1 a 3 |
| 6. |
Garantire
la sistemazione in alloggi adeguati sotto il profilo igienico-sanitario
di soggetti con patologie croniche invalidanti a prognosi
infausta e che necessitano di assistenza sanitaria domiciliare; |
Da
1 a 4 |
| 7. |
Dichiarazione
di pubblica calamità da parte delle autorità
competenti; |
Da
1 a 4 |
| 8. |
Sistemazione
provvisoria che non può eccedere la durata di 2
anni |
Da
1 a 4 |
| 9. |
Nuclei
espulsi da immobili espropriati per la realizzazione di
opere pubbliche |
Da
1 a 4 |
| 10. |
Gravi
esigenze di ordine pubblico |
Da
1 a 4 |
|
|
TABELLA
B
|
| |
CONDIZIONI
SOGGETTIVE
|
PUNTI
|
| 1. |
Reddito familiare lordo annuo, documentato anche con certificazione
INPS, inferiore a: |
|
| |
£.
7.000.000 |
punti
4 |
| |
£.
9.000.000 |
punti
3 |
| |
£.
11.000.000 |
punti
2 |
I
Redditi non documentati non danno diritto alla attribuzione
di alcun punteggio |
| 3. |
Famiglia con anziani ultrasessantacinquenni: |
|
| |
1
anziano |
punti
1 |
| |
2
anziani |
punti
2 |
| |
3
anziani ed oltre |
punti
3 |
| 4. |
Famiglia con minori ed anziani:i punteggi sono il risultato
della somma di cui ai precedenti numeri 2 - 3 |
|
| 5. |
Presenza nel nucleo di uno o più invalidi e/o portatori
d'handicap |
da
2 a 4 |
| 6. |
Persone sole con minori a carico : |
|
|
1
minore |
punti
3 |
|
2
minori |
punti
4 |
|
3
minori ed oltre |
punti
5 |
| 7. |
Alloggio improprio oppure dichiarato antigienico o scadente
o fortemente sovraffollato |
da
1 a 3 |
| 8. |
Affitto oneroso: |
|
|
dal
30 al 50% del reddito complessivo del nucleo familiare |
punti
1 |
|
dal
51 al 60% del reddito complessivo del nucleo familiare |
punti
2 |
|
dal
61 al 70% del reddito complessivo del nucleo familiare |
punti
3 |
|
dal
71 ed oltre del reddito complessivo del nucleo familiare |
punti
4 |
| 9. |
Sentenza di sfratto esecutiva e per finita locazione,
con intervento della Forza Pubblica ed in assenza di soluzione
alternativa da parte della Pubblica Amministrazione: |
|
|
entro
6 mesi |
punti
3 |
|
da
6 a 12 mesi |
punti
2 |
|
oltre
i 12 mesi |
punti
1 |
|
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