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> REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI CON RISERVA <
Ex Art.10 L.R. 91/83 e successive modifiche ed integrazioni.

Premessa

Gli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica vengono assegnati mediante bando di concorso pubblico e conseguente graduatoria: la riserva di cui all'art. 10 della Legge regionale 91/83 modificato dalla L..R. 28/90, è da intendersi strumento eccezionale al quale è possibile far ricorso quando si verificano le condizioni di legge, come disciplinate dal presente Regolamento.

Art. 1 - ambito di applicazione
Art. 2 - condizioni di riserva

Art. 3 - requisiti
Art. 4 - presentazione delle richieste
Art. 5 - istruttoria delle domande

Art. 6 - procedura di assegnazione


Art. 1 - ambito di applicazione


Il presente regolamento disciplina le assegnazioni degli alloggi con procedimenti di riserva, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 91/83 e successive modifiche ed integrazioni, nelle percentuali in esso indicate, calcolate sull'ammontare degli alloggi di nuova costruzione, di recupero e di risulta, annualmente disponibili da assegnare alla generalità dei cittadini, previa detrazione dei numero di alloggi da destinare alle Forze dell'ordine.

Art. 2 - condizioni di riserva

1.
Può essere riservato un alloggio di edilizia residenziale pubblica a nucleo familiare che, oltre a possedere i requisiti previsti dall'art. 2 della L.R. n. 91/83 e successive modifiche ed integrazioni, tranne che per i casi di cui all'art. 10 comma 6, si trovi almeno in una delle seguenti situazioni:
a) Ai sensi dell'art. 10 - 1° comma L.R. 91/83 e successive modifiche:- per necessità di pubblica utilità, compresi:
i casi di interventi pubblici su stabili ritenuti pericolanti;
i casi in cui interventi pubblici su stabili siano pregiudizievoli per la sicurezza dei residenti degli stabili adiacenti;
- per la realizzazione di programmi di risanamento edilizio pubblico, sia in presenza di ordinanze sindacali di sgombero nell'edilizia privata, sia in presenza di programmi di recupero e di risanamento dei patrimonio di E.R.P.;
- per situazioni di fabbisogno abitativo di particolare e documentata rilevanza sociale, cosi intese:
quelle derivanti da sentenza di sfratto per finita locazione resa esecutiva dall'intervento della forza pubblica;
quelle cosi definite dai competenti Servizi Sociali territoriali, non esclusivamente comunali;
quelle cosi definite sulla base dei riscontri effettuati in istruttoria da parte dell'ufficio procedente con riferimento al reddito, alla composizione del nucleo, alla situazione alloggiativa (canone e condizioni di manutenzione), alle condizioni medico-sanitarie.
La quota di alloggi da riservare non può eccedere il 20% degli alloggi di cui all'art. 1 commi 1 e 2 della L.R. 91/83
b) Ai sensi dell'art. 10 - 2° comma L.R. 91/83 e successive modifiche:
- per gli interventi previsti dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457 che comportino il trasferimento degli assegnatari di alloggi di E.R.P.;
- per il rilascio dell'alloggio di servizio, sia pubblico che privato, a seguito di collocamento a riposo, di trasferimento, di soppressione del servizio o di dimissioni per gravi motivi.
La quota di alloggi da riservare non può eccedere il 5% degli alloggi di cui all'art. 1 commi 1 e 2 della L.R. 91/83
2. Per quanto riguarda i profughi, si fa riferimento a quanto stabilito dall'art. 10 - comma 9 della L.R. 91/83 e succ. mod.: la misura della relativa riserva di alloggi rientra nella quota stabilita dall'art. 10 - comma 1 della medesima legge.

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Art.3 - requisiti

1.
Può essere riservato un alloggio di E.R.P. al nucleo famigliare che, oltre a possedere i requisiti di cui all'art.2 dell L.R. 91/83 e succ. mod., sia almeno in una delle condizioni oggettive previste nel precedente art. 2 e nell'allegata tabella A.
2. In base al disposto di cui all'art. 10 - comma 6 della L.R. 91/83 e succ. mod., il possesso dei requisiti non è richiesto quando si tratti di alloggi riservati da destinarsi:
a - alla sistemazione in alloggi adeguati sotto il profilo igienico-sanitario di soggetti con patologie croniche invalidanti a prognosi infausta (opportunamente documentata da idonea certificazione medica) e che necessitano di assistenza sanitaria domiciliare;
b - alle assegnazioni conseguenti a dichiarazione di pubblica calamità da parte delle autorità competenti;
c - a sistemazioni provvisorie sotto forma di concessione precaria, che non possono eccedere la durata di 2 anni dal momento della consegna dell'alloggio;
d - al ricovero di nuclei espulsi da immobili espropriati;
e - per assegnazioni motivate da gravi esigenze di ordine pubblico.
Nei casi previsti dal presente articolo la determinazione di assegnazione deve specificare le motivazioni per le quali si procede in deroga al possesso dei requisiti.
In tale ipotesi dovrà essere assegnato un alloggio ad equo canone.

3. Condizione necessaria per l'assegnazione degli alloggi E.R.P. di riserva è il possesso della residenza nel Comune di Castel Goffredo.
Non saranno valutabili gli sfratti per morosità salvo quanto previsto dalla allegata tabella A, punto 3


Art. 4 - presentazione delle richieste

Le richieste per l'assegnazione degli alloggi di cui trattasi potranno essere presentate al Comune in ogni tempo, con le modalità di cui all'art. 4 n. 91/83 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 5 - istruttoria delle domande

All'istruttoria delle domande provvede l'Ufficio Servizi Sociali del Comune tenendo conto di quanto previsto dall'art. 5 della L.R. 91/83 e successive modificazioni ed integrazioni.
Ciascun nucleo può presentare documentazione integrativa alla propria richiesta ogni volta che lo ritenga utile alla discussione della sua posizione.

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Art. 6 - procedura di assegnazione

1. Gli alloggi di riserva verranno assegnati con determinazione del Responsabile del Settore Servizi Socio-Culturali, previa istruttoria del competente Ufficio e l'acquisizione del parere obbligatorio della Commissione Comunale per l'assegnazione degli alloggi a riserva.
2. La suddetta Commissione dura in carica quattro anni ed è composta da:
a - Sindaco - Presidente
b - Assistente Sociale del Comune anche con funzioni di segretario-verbalizzante
c - un geometra dell'Ufficio Tecnico del Comune
d - un membro designato dalla minoranza presente in Consiglio
e - un membro designato dalla maggioranza presente in Consiglio
3. Alla Commissione Comunale sono attribuite le funzioni inerenti la verifica e la discussione delle domande pervenute all'ufficio competente ed alla conseguente votazione circa le priorità nelle assegnazioni, in conformità alle condizioni oggettive e soggettive, previste dalle allegate tabelle A e B.
4. A titolo di ausilio e con efficacia meramente interna, a ciascuna delle condizioni oggettive e soggettive sarà attribuito un punteggio graduabile da un minimo ad un massimo ove previsto, come da allegate tabelle A e B.
5. La Commissione provvede, quindi, alla formazione di un elenco-graduatoria, da aggiornare ogni volta si rendano disponibili nuovi alloggi da assegnare nell'ambito della riserva, tenendo conto di elementi nuovi relativi alle domande già prodotte e dalle nuove richieste presentate.
6. A parità punteggio vengono anteposte le domande presenti nel precedente elenco.



TABELLA A
  CONDIZIONI OGGETTIVE

PUNTI
1. Necessità di pubblica utilità Da 1 a 7
2. Realizzazione di programmi di risanamento edilizio pubblico, documentata dall'Autorità competente Da 1 a 5
3. Situazioni di fabbisogno abitativo di particolare e documentata rilevanza sociale. Sono da intendersi di rilevanza sociale le seguenti situazioni:
a - quelle cosi definite dai competenti Servizi Sociali territoriali, non esclusivamente comunali;
b - quelle cosi definite sulla base dei riscontri effettuati in istruttoria da parte dell'Ufficio procedente, con riferimento al reddito, alla composizione del nucleo, alla situazione alloggiativa (canone e stato di manutenzione), alle condizioni medico-sanitarie.
Da 1 a 4
4. Interventi previsti dall'art. 31 della legge 5.8.78 n° 457 che comportino il trasferimento degli assegnatari di alloggi ERP Da 1 a 5
5. Soggetti che devono abbandonare l'alloggio di servizio sia pubblico che privato a seguito di collocamento a riposo, di trasferimento, di soppressione del servizio o di dimissioni per gravi motivi Da 1 a 3
6. Garantire la sistemazione in alloggi adeguati sotto il profilo igienico-sanitario di soggetti con patologie croniche invalidanti a prognosi infausta e che necessitano di assistenza sanitaria domiciliare; Da 1 a 4
7. Dichiarazione di pubblica calamità da parte delle autorità competenti; Da 1 a 4
8. Sistemazione provvisoria che non può eccedere la durata di 2 anni Da 1 a 4
9. Nuclei espulsi da immobili espropriati per la realizzazione di opere pubbliche Da 1 a 4
10. Gravi esigenze di ordine pubblico Da 1 a 4

 

TABELLA B


  CONDIZIONI SOGGETTIVE

PUNTI
1. Reddito familiare lordo annuo, documentato anche con certificazione INPS, inferiore a:  
  £. 7.000.000 punti 4
  £. 9.000.000 punti 3
  £. 11.000.000 punti 2
I Redditi non documentati non danno diritto alla attribuzione
di alcun punteggio
3. Famiglia con anziani ultrasessantacinquenni:
  1 anziano punti 1
  2 anziani punti 2
  3 anziani ed oltre punti 3
4. Famiglia con minori ed anziani:i punteggi sono il risultato della somma di cui ai precedenti numeri 2 - 3
5. Presenza nel nucleo di uno o più invalidi e/o portatori d'handicap da 2 a 4
6. Persone sole con minori a carico :
1 minore punti 3
2 minori punti 4
3 minori ed oltre punti 5
7. Alloggio improprio oppure dichiarato antigienico o scadente o fortemente sovraffollato da 1 a 3
8. Affitto oneroso:
dal 30 al 50% del reddito complessivo del nucleo familiare punti 1
dal 51 al 60% del reddito complessivo del nucleo familiare punti 2
dal 61 al 70% del reddito complessivo del nucleo familiare punti 3
dal 71 ed oltre del reddito complessivo del nucleo familiare punti 4
9. Sentenza di sfratto esecutiva e per finita locazione, con intervento della Forza Pubblica ed in assenza di soluzione alternativa da parte della Pubblica Amministrazione:
entro 6 mesi punti 3
da 6 a 12 mesi punti 2
oltre i 12 mesi punti 1

 

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