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> REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI <

APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 19 del 15/03/1995
E SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO ED INTEGRATO CON:
DELIBERA C.C. N. 33 DEL 11.05.1995
DELIBERA C.C. 11 DEL 01.03.1996
DELIBERA C.C. 17 DEL 21.03.1997
DELIBERA DI C.C. 20 DEL 28.03.2000 

Art. 1 - Istituzione della tassa
Art. 2 - Attivazione del servizio
Art. 3 - Gettito e costo del servizio

Art. 4 - Presupposto della tassa ed esclusioni
Art. 5 - Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo
Art. 6 - Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione
Art. 7 - Commisurazione e tariffe
Art. 8 - Tariffe per particolari condizioni d'uso
Art. 9 - Agevolazioni

Art. 10 - Classificazione dei locali delle aree, tariffe
Art. 11 - Deliberazione di tariffa
Art. 12 - Denunce
Art. 13 - Accertamento
Art. 14 - Riscossione
Art. 15 - Poteri del Comune
Art. 16 - Funzionario responsabile
Art. 17 - Collegamenti ufficio tributi e uffici comunali
Art. 18 - Rimborsi
Art. 19 - Sanzioni
Art. 20 - Tassa giornaliera di smaltimento

Art. 21 - Disposizioni finali transitorie
Art. 22 - Rinvio e altre disposizioni di legge
Allegato "A" - Rifiuti assimilabili ai rifiuti solidi urbani

Art. 1 - Istituzione della tassa
1- Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e di quelli assimilabili di cui all'allegato "A" ai sensi dell'art. 21, comma 2, lettera g), del D.Lgs. 22/97 , svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita apposita tassa annuale, da applicare secondo le disposizioni del decreto legislativo 15 novembre 1993, n.507 e con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente regolamento.

Art. 2 - Attivazione del servizio
1- Per quanto attiene i limiti delle zone in cui il servizio viene espletato, la forma organizzativa e le modalità di effettuazione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, le distanze massime di collocazione dei contenitori, nonché delle relative capacità minime da assicurare in relazione all'entità e tipologia dei rifiuti da smaltire alla frequenza della raccolta, si rinvia al regolamento del servizio di nettezza urbana adottato dal Comune ai sensi dell'art. 8 del DPR 10.09.82 N. 915;
2- Fuori dalle zone di cui al precedente comma 1, in cui la raccolta dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati viene effettuata in regime di privativa, la tassa è dovuta nella misura del 40% della tariffa.
3- L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo. Qualora tuttavia il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione riconosciuta dalla competente autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente secondo le norme e prescrizioni sanitarie nazionali, l'utente può provvedere a proprie spese con diritto allo sgravio o restituzione, a seguito di deliberazione della Giunta Comunale in base a domanda documentata, di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione, fermo restando il limite massimo di riduzione previsto dal comma 2.

Art. 3 - Gettito e costo del servizio
1- Il gettito complessivo della tassa non può superare il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni di cui all'art. 1 né può essere inferiore ai limiti contemplati dall'art.61 del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507 e dalle disposizioni di legge ivi richiamate.
2- Le determinazioni del costo di esercizio di cui al comma 1, è effettuata seguendo le indicazioni di cui all'art. 61 del D.Lgs. 15.11.93 n. 507.

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Art. 4 - Presupposto della tassa ed esclusioni

1- La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa nei modi previsti dagli artt. 1 e 2.
Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza la tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.
2- Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura quali:
· i locali e le aree riservati al solo esercizio di attività sportiva. Sono invece soggetti a tassazione i locali, i vani accessori e le aree scoperte destinati ad usi diversi da quello sopra indicato, quali quelli adibiti a spogliatoi, servizi, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate, aree di sosta e di accesso e simili;
· i locali adibiti esclusivamente per l'esercizio di culti ammessi nello stato e le aree scoperte di relativa pertinenza;
· i vani caldaia, le cabine elettriche e simili;
· soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m 1,5 nel quale non sia possibile la permanenza.
· parti comuni del condominio di cui ai numeri 1 e 3 dell'art. 1117 del Codice Civile con l'eccezione delle aree destinate a cortile non alberato, a giardino o a parco.
Non sono altresì soggetti alla tassa :
a) le unità immobiliari a destinazione abitativa che risultino completamente vuote, chiuse ed inutilizzate, nonché le aree di pertinenza delle stesse, sempreché anche queste ultime risultino inutilizzate;
b) i locali predisposti per usi diversi da quello di abitazione privata, che risultino inutilizzati, vuoti e chiusi;
c) i locali e le aree diversi da quelli sopra indicati che, per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, non possono produrre rifiuti.
Le circostanze di cui ai precedenti punti a), b), c) comportano la non assoggettabilità alla tassa soltanto a condizione che siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e che siano riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia, o il deposito della licenza commerciale e della autorizzazione tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
3- Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.
Non sono pertanto soggette alla tassa:
a) le superfici degli insediamenti industriali, limitatamente alle porzioni di esse dove si svolgono lavorazioni industriali vere e proprie e soltanto dove è rilevabile la presenza di quegli impianti, macchinari e attrezzature che usualmente caratterizzano tali lavorazioni; di contro sono soggette alla tassa le superfici degli insediamenti industriali adibiti ad uffici, abitazioni, mense, spogliatoi, servizi in genere, ancorché dette superfici siano situate all'interno degli stessi locali dove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie;
b) le porzioni di superficie degli insediamenti artigianali, commerciali e di servizi sulle quali si formano rifiuti speciali che "per qualità " non sono assimilabili a quelli urbani ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia;
c) le superfici dei locali e delle aree adibite all'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze; sono invece tassabili le superfici delle abitazioni nonché dei locali e delle aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, ancorché risultino ubicati sul fondo agricolo;
d) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui all'art.1, comma 2-ter, del decreto legge n. 527 del 1988 come convertito con legge n.45 del 1989 adibite a: - sale operatorie ; - stanze di medicazione e ambulatori medici; - laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili; - reparti e sale di degenza che, su certificazione del direttore sanitario, ospitano pazienti affetti da malattie infettive . Sono invece soggetti alla tassa nell'ambito delle precitate strutture sanitarie:
- gli uffici; i magazzini e i locali di ristorazione;
- le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive; le eventuali abitazioni; i vani accessori dei predetti locali, diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione dalla tassa;
e) le superfici diverse da quelle sopra individuate, dove si formano quegli altri rifiuti speciali, tossici o nocivi di cui all'art. 2 del D.P.R n. 915 del 1982 e successive modificazioni.
I contribuenti, per essere ammessi a beneficiare dell'esclusione dalla tassa di cui alle precedenti lettere b) ed e), devono presentare all'Ufficio Tributi la dichiarazione che nell'insediamento produttivo si formano rifiuti speciali per qualità, diversi da quelli assimilati ai rifiuti urbani, oppure che nell'insediamento produttivo si formano rifiuti tossici o nocivi .
Detta dichiarazione deve altresì contenere la descrizione dei rifiuti speciali, tossici o nocivi derivanti dall'attività esercitata e deve essere corredata con:
· copia, dichiarata conforme dal contribuente, della scheda descrittiva dei rifiuti speciali, prevista dalle vigenti disposizioni di legge ;
· copia, dichiarata conforme dal contribuente, dei registri di carico e scarico dei rifiuti speciali, tossici o nocivi di cui all'art.3, comma 5, del decreto legge n. 397/1988 convertito dalla legge n. 475/1988 (copia delle copertine dei registri, dei fogli dove sono annotati i rifiuti prodotti nel corso dell'ultimo anno e dei fogli dove sono stati apposti i timbri di vidimazione);
· copia, dichiarata conforme dal contribuente, dell'ultima scheda di rilevamento dei rifiuti speciali, tossici o nocivi inviata alla Regione e/o alla Provincia (art. 3- comma 3- del decreto legge n. 397/1988 convertito dalla legge n. 475/1988 ). Nel caso di inizio dell'attività quest'ultimo documento dovrà essere presentato in sede consultiva.
4- Per i locali degli insediamenti produttivi (esclusi quelli adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi), ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali, tossici o nocivi in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, può essere applicata a richiesta di parte, una detassazione fino all'80% da concordare con l'Ufficio Tecnico Comunale, a condizione che l'interessato dimostri, allegando la documentazione indicata nel comma precedente, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali, tossici o nocivi.
5- Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione , in cui sia svolta un'attività economica o professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.
6- Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.
7- La tassa non si applica agli immobili occupati o detenuti dal Comune.
8 - Non sono altresì soggetti alla tassa i locali adibiti a magazzini, annessi ad attività produttiva i cui contribuenti dimostrino di conferire i rifiuti a ditte autorizzate .

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Art.5 - Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo

1- La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui all'art. 4 con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
2- (abrogato)
3- Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. Per gli alloggi affittati in modo saltuario ed occasionale, la tassa è dovuta dal proprietario o in caso di subaffitto dal 1° affittuario.
4- E' fatto obbligo all'amministratore del condominio ed al soggetto responsabile del pagamento di cui al comma 3 di presentare al settore tributi , entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.

Art.6 - Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione

1- La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria .
2- L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza. Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore con le modalità di cui all'art.5, comma 3.
3- La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.
4- In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri nei modi stabiliti dall'art. 4 - comma 2, ultimo periodo - di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio, fermo restando il termine di decadenza previsto dall'art. 18, comma 2.
5- Ai fini dell'applicazione della tassa, le variazioni delle condizioni di tassabilità - diverse da quelle previste dal successivo art. 8- imputabili al cambio di destinazione d'uso o all'aumento o alla diminuzione della superficie tassabile- ivi comprese le variazioni della superficie tassabile conseguenti all'accoglimento delle istanze dei contribuenti rivolte ad ottenere l'applicazione delle esclusioni dalla tassa contemplate dal precedente art.4 nonché quelle ascrivibili a errori materiali dei contribuenti - producono i loro effetti:
a) dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui si sono verificate le variazioni stesse, se si tratta di variazioni che comportano un aumento della tassa, fermi restando in termini di decadenza stabiliti dall'art. 13;
b) dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui il contribuente ha presentato al settore tributi la denuncia di variazione, se si tratta di variazioni che comportano una diminuzione del tributo.

Art. 7 - Commisurazione e tariffe

1- Nella determinazione della misura unitaria di tariffa, si terrà conto della specifica attitudine a produrre rifiuti effettivamente ammessi all'ordinario conferimento al servizio pubblico e il livello sarà determinato rispettando il rapporto di potenzialità produttiva dei rifiuti esistenti rispetto ad altre categorie tassabili - (oltre che in relazione alle esigenze di copertura del costo complessivo del servizio).
2- Qualora i locali e le aree da assoggettare al tributo non si identifichino, in base alla loro destinazione d'uso con la classificazione in categorie contenuta nel presente regolamento, la tassa è calcolata applicando la tariffa della categoria recante voci d'uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani.
3- Per i locali e le aree diversi da quelli ad uso di abitazione, quali gli uffici, gli spogliatoi, le mense aziendali e simili, che risultano collegati sia funzionalmente che strutturalmente ai locali e alle aree adibiti all'esercizio di un'attività produttiva, la tassa è calcolata applicando all'intero insediamento la tariffa prevista per detta attività.
4- Se in un insediamento si svolgono due o più attività economiche gestite da un unico soggetto la tassa è calcolata applicando a ciascuna di dette attività la corrispondente voce di tariffa.

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Art. 8 - Tariffe per particolari condizioni d'uso

1- Le aree scoperte pertinenziali ed accessorie a civile abitazione sono escluse dall'ambito di applicazione della tassa smaltimento rifiuti.
2- Non sono computate le aree a giardino a condizione che i rifiuti vegetali prodotti da tale area vengano portati al centro di multiraccolta.
3 - La tariffa unitaria è ridotta nei seguenti casi:
a0) abitazione con unico occupante riduzione del 30%;

c) i locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività, a condizione che nel corso dell'anno vengano utilizzati per periodi che complessivamente non siano superiori a 180 giorni.
4- La tariffa unitaria è ridotta del 30% nei confronti dell'utente che, versando nelle circostanze di cui alla lettera b) del comma 3, risieda o abbia dimora, per più di nove mesi all'anno in località fuori del territorio nazionale. La riduzione si rende applicabile anche nell'ipotesi che il contribuente abbia la residenza nell'alloggio al quale si riferisce la riduzione, ferme restando la altre condizioni previste dalla lettera b) del precedente comma 3.
5- La tariffa unitaria è ridotta del 30% nei confronti degli agricoltori occupanti la parte abitativa delle costruzioni rurali che rientrano nelle zone in cui il servizio viene espletato.
6- Le riduzioni delle superfici e quelle tariffarie di cui ai precedenti commi sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione: le riduzioni tariffarie di cui ai precedenti commi 3 e 4, che si rendono applicabili a seguito di variazioni delle condizioni di tassabilità verificatesi nel corso dell'anno, decorrono dall'anno successivo a quello in cui i contribuenti hanno presentato la denuncia di variazione.
7- Il contribuente è obbligato a denunciare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta di cui ai commi 3 e 4; in difetto si provvede al recupero del tributo dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione dall'art.19.

Art. 9 - Agevolazioni

1- Oltre alle esclusioni dal tributo di cui all'art.4 ed alle tariffe ridotte di cui all'art.8, si applicano le esenzioni e le riduzioni di seguito elencate:
a) esonero dalla tassa per le abitazioni principali e le relative pertinenze occupate dai soggetti segnalati dall'assistente sociale, previa determinazione formale della Giunta Comunale;
b) riduzione della tassa del 50% per i locali e le aree occupati o detenuti dai soggetti di seguito indicati, a condizione che si tratti di locali ed aree adibiti esclusivamente a compiti istituzionali:
Stato, Regione Lombardia, U.S.S.L., I.P.A.B.
c1) abitazione con unico occupante ultrasessantacinquenne riduzione del 50%;
c2 ) abitazione con due occupanti ultrassessantacinquenni riduzione del 30%;
Le agevolazioni di cui sopra sono fruibili a decorrere dall'anno successivo al verificarsi dell'evento.
c3) la tariffa è ridotta del 50% nel caso:
· di abitazione tenute a disposizione da soggetti, non residenti nel Comune di Castel Goffredo, per uso stagionale o altro uso limitato o discontinuo, a condizione:
- che vengano utilizzate nel corso dell'anno per periodi che complessivamente non siano superiori a 90 giorni;
- che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione;
- che detta denuncia contenga l'indicazione del Comune di residenza del soggetto passivo nonché la dichiarazione di quest'ultimo di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato.
2- Le agevolazioni di cui alla lettera c3) non è cumulabile con la riduzione prevista dall'art. 8 comma 3° lett.a).
3- Le esenzioni e le riduzioni di cui al comma 1 sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura finanziaria è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione.
4- Coloro che si trovano ad una distanza superiore ai 300 ml dal più vicino cassonetto di raccolta possono usufruire a domanda della riduzione del 30% della tassa.
5- Esenzione totale per le aree ed i locali detenuti da enti, associazioni che svolgono attività educative, sociali e culturali che non hanno scopo di lucro

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Art. 10 - Classificazione dei locali delle aree, tariffe

La superfici tassabili sono distinte nelle categorie di seguito elencate. Le tariffe verranno determinate dalla giunta comunale tenendo conto dei coefficienti di produttività quantitativa riportati a fianco di ciascuna categoria:

categorie
indice
1- Abitazione 1
2- Garage annessi alla residenza 0.5
3- Negozi di frutta e verdura, piante, fiori e pescherie 3.3
4- Negozi alimentari e supermercati 2.6
5- Negozi non alimentari, barbieri, estetisti, parrucchieri, ecc. 2.3
6- Uffici privati e pubblici, banche e posta 2.3
7- Stabilimenti artigianali ed industriali, stazioni di servizio, saloni auto 1.5
8- Bar ristoranti, osteria , circoli sportivi, palestre, sale da ballo, mense 2.5
9- Scuole pubbliche e private sedi di attività politiche, religiose, cinema, caserme ed ospedali
0.7
10- Magazzini annessi ad attività produttive 0.3


Art. 11 - Deliberazione di tariffa

1. Entro il 31 ottobre il comune delibera, in base alla classificazione e i criteri di graduazione contenuti nel presente regolamento, le tariffe per unità di superficie dei locali ed aree compresi nelle singole categorie o sottocategorie, da applicare nell'anno successivo, in caso di mancata deliberazione nel termine suddetto si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno in corso.
2. La deliberazione deve indicare i dati consuntivi e previsionali relativi ai costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione economica.
3. Le deliberazioni tariffarie, divenute esecutive a norma di legge, sono trasmesse entro trenta giorni alla direzione centrale per la fiscalità locale de ministero delle finanze.


Art. 12 - Denunce

1. I soggetti di cui all'art. 6 devono presentare all'ufficio tributi, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune. La denuncia è redatta sugli appositi modelli predisposti dall'Ufficio Tributi e dallo stesso messi a disposizione degli utenti presso l'ufficio Tributi.
2. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggiore ammontare della tassa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.
3. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere l'indicazione del codice fiscale, degli elementi identificativi delle persone fisiche componenti del nucleo familiare o della convivenza, che occupano o detengono l'immobile di residenza o l'abitazione principale ovvero dimorano nell'immobile a disposizione, dei loro rappresentanti legali e della relativa residenza, della denominazione e relativo scopo sociale o istituzionale dell'Ente, Istituto Associazione, società ed altre organizzazioni nonché della loro sede principale, legale o effettiva, delle persone che ne hanno la rappresentanza e l'amministrazione, dell'ubicazione, superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio dell'occupazione o detenzione.
4. La dichiarazione è sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.
5. L'ufficio tributi deve rilasciare ricevuta della denuncia, che nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato con timbro postale.
6. Gli Uffici comunali in occasione di concessioni o di variazioni di residenza, del rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare e accertarsi che l'utente abbia provveduto alla denuncia nel termine previsto, presso l'ufficio tributi, fermo restando l'obbligo dell'utente stesso di presentare la denuncia di cui al comma 1 anche in assenza di detto invito.

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Art. 13 - Accertamento

1. In caso di denuncia infedele o incompleta, il settore tributi provvede ad emettere relativamente all'anno di presentazione della denuncia ed a quello precedente per la parte di cui all'art. 6, comma 2, avviso di accertamento in rettifica, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della denuncia stessa. In caso di omessa denuncia, il settore tributi emette avviso di accertamento d'ufficio, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la denuncia doveva essere presentata.
2. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato per l'organizzazione e la gestione del tributo di cui all'art. 16 e devono contenere gli elementi identificativi del contribuente, dei locali e delle aree e loro destinazioni, dei periodi e degli imponibili o maggiori imponibili accertati, della tariffa applicata e relativa deliberazione, nonché la motivazione dell'eventuale diniego della riduzione o agevolazione richiesta, l'indicazione della maggior somma dovuta distintamente per tributo, addizionali ed accessori, soprattasse ed altre penalità.
3. Gli avvisi di cui al comma 1 devono contenere altresì l'indicazione dell'organo presso cui può essere prodotto ricorso ed il relativo termine di decadenza.

Art. 14 - Riscossione

1. L'importo del tributo ed addizionali, degli accessori e delle sanzioni, liquidato sulla base dei ruoli dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei termini di cui all'art. 13, comma 1, è iscritto a cura del funzionario responsabile cui di cui all'art. 16 in ruoli principali ovvero, con scadenze successive, nei ruoli suppletivi, da formare e consegnare all'intendenza di finanza, a pena di decadenza, entro il 15 dicembre di ciascun anno. I predetti importi sono arrotondati a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento Lire o per eccesso se è superiore.
2. Nei ruoli suppletivi, sono, di regola, iscritti gli importi o i maggiori importi derivanti dagli accertamenti nonché quelli delle partite comunque non iscritte nei ruoli principali.
3. Gli importi di cui al comma 1 sono riscossi in quattro o sei rate bimestrali consecutive alle scadenze previste dall'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, riducibili a due rate su autorizzazione dell'intendente di finanza. Su istanza del contribuente iscritto nei ruoli principali o suppletivi il Sindaco può concedere per gravi motivi la ripartizione fino a otto rate del carico tributario se comprensivo di tributi arretrati. In caso di omesso pagamento di due rate consecutive l'intero ammontare iscritto nei ruoli è riscuotibile in unica soluzione. Sulle somme il cui pagamento è differito rispetto all'ultima rata di normale scadenza si applicano gli interessi del 6% per ogni semestre o frazione di semestre.
4. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi precedenti, si applicano, per quanto attiene al tributo, da parte del settore tributi e in quanto compatibili, le altre disposizioni contenute del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
5. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni contenute nel DPR. 29.9.1973, n. 602 e nel D.P.R 28.1.1988 n. 43.
Si applica inoltre l'articolo 298 del regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni.

Art. 15 - Poteri del Comune

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, effettuata anche in base alle convenzioni di cui all'articolo 71, comma 4, del decreto legislativo 15.11.1993, n. 507, l'Ufficio Tributi può rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, ed a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti; può utilizzare dati legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo ovvero richiedere a uffici pubblici o di enti pubblici, anche economici, in esenzione da spese e diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.
2. In caso di mancato adempimento da parte del contribuente alle richieste di cui al comma 1 nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana o i dipendenti del settore tributi ovvero il personale incaricato della rilevazione della materia imponibile ai sensi dell'art. 71 comma 4, del decreto legislativo 15.11.1993, n. 507, muniti di autorizzazione del Sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici, salvo i casi di immunità o di segreto militare, in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo.
In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'art. 2729 del Codice Civile.

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Art. 16 - Funzionario responsabile

1. La Giunta Comunale designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni; Il predetto funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
2. Il Sindaco comunica alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze il nominativo del funzionario responsabile entro sessanta giorni dalla nomina.

Art. 17 - Collegamenti ufficio tributi e uffici comunali

Gli uffici comunali dovranno comunicare mensilmente all'Ufficio Tributi le seguenti notizie:
· ufficio anagrafe: il nominativo degli immigrati, emigrati, la formazione di nuovi nuclei familiari;
· ufficio edilizia pubblica: elenco dei certificati di abitabilità o agibilità rilasciati;
· ufficio attività produttive: gli estremi delle autorizzazioni rilasciate.

Art. 18 - Rimborsi

1. Nei casi di errore e di duplicazione ovvero di eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della commissione tributaria provinciale, il settore tributi stesso dispone lo sgravio o il rimborso entro novanta giorni.
2. Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo, riconosciuto non dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 3 e 4 , è disposto dall'Ufficio Tributi entro i trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui al comma 4 del medesimo articolo, da presentare, a pena di decadenza, entro i sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.
3. In ogni altro caso, lo sgravio o il rimborso del tributo riconosciuto non dovuto è disposto dall'Ufficio Tributi entro novanta giorni dalla domanda del contribuente da presentare, a pena di decadenza, non oltre due anni dall'avvenuto pagamento.


Art. 19 - Sanzioni

1. Per l'omessa o incompleta denuncia originaria o di variazione si applica la soprattassa pari al 50% dell'ammontare dei tributi complessivamente dovuti per gli anni cui si riferisce l'infrazione accertata. La soprattassa per l'omessa denuncia è ridotta al 5% e al 20% dei tributi complessivamente dovuti qualora la denuncia sia presentata con ritardo rispettivamente inferiore e superiore al mese, prima dell'accertamento.
2. Per la denuncia originaria o di variazione risultata infedele per oltre un quarto della tassa dovuta, si applica una soprattassa del 50% della differenza tra quella dovuta e quella liquidata in base alla denuncia.
3. Per l'omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia o con il questionario e per la mancata esibizione o trasmissione di atti o documenti o dell'elenco di cui all'articolo n. 5, comma 4, si applica la pena pecuniaria da £. 50.00= a £. 150.000= da determinare in base alla gravità della violazione.
4. Per le violazioni che comportano l'obbligo del pagamento del tributo o del maggiore tributo, le sanzioni sono irrogate con l'avviso di accertamento della tassa. Per le altre infrazioni il settore tributi provvede con separato atto da notificare entro il secondo anno successivo a quello della commessa infrazione.
5. Sulle somme dovute a titolo di tributo, addizionale e soprattasse in conseguenza delle violazioni di cui al presente articolo si applicano interessi per ritardata iscrizione a ruolo nella misura del 7% semestrale a decorrere dal semestre successivo a quello in cui doveva essere eseguito il pagamento fino alla data di consegna all'intendenza di finanza dei ruoli nei quali è effettuata l'iscrizione delle somme predette.
6. La sanzione di cui ai commi 1 e 2 sono ridotte del 30% nel caso di definizione delle pendenze conseguenti alla notifica degli avvisi di accertamento con l'adesione formale del contribuente, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie; all'accertamento originario o riformato dall'Ufficio ai sensi dell'art. 18.

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Art. 20 - Tassa giornaliera di smaltimento

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni o equiparati prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali o aree pubblici, di uso pubblico o aree sgravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera. E' temporaneo l'uso inferiore a sei mesi e non ricorrente.
2. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata di un importo percentuale del 50%.
3. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani.
4. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuare, contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'atto dell'occupazione con il modulo di versamento di cui all'art. 50 del decreto legislativo n. 507 del 15.11.1993 o, in mancanza di autorizzazione, mediante versamento diretto senza compilazione del suddetto modulo.
5. In caso di uso di fatto, la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente alle sanzioni, interessi ed accessori.
6. Per l'accertamento in rettifica o d'ufficio, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme stabilite dal presente regolamento, salve le diverse disposizioni contenute nel presente articolo.
7. Con riferimento alle fattispecie previste dal presente articolo, si applicano le riduzioni e le agevolazioni di cui ai precedenti articoli 8 e 9.
8. Gli importi da versare relativi alla tassa di smaltimento giornaliera, vanno arrotondati alle 1000 Lire.
Gli importi inferiori alle 2000 Lire non vanno versati.


Art. 21 - Disposizioni finali transitorie

Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono immediatamente applicabili, ad eccezione
di quelle previste in attuazione degli artt. sotto indicati, che sono applicabili dall' 01.01.1996:
· art. 5, comma 2 (maggiorazione della tassa per le parti comuni del condominio)
· art. 5, comma 3 (responsabile del versamento della tassa relativa ai locali in multiproprietà e agli spazi comuni dei centri commerciali integrati)
· art. 5, comma 4 (obbligo dell'amministratore del condominio e del gestore degli spazi comuni dei centri commerciali integrati di detentori dei locali e delle aree)
· art. 6, comma 2, secondo periodo(soggetti passivi della tassa nei casi di multiproprietà)
· art. 8 (tariffe per particolari condizioni d'uso)

Art. 22 - Rinvio e altre disposizioni di legge

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa rinvio alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 15.11.1993 n. 507 e successive modificazioni, nonché alle norme di legge ivi richiamate.

Allegato "A" - Rifiuti assimilabili ai rifiuti solidi urbani

- rifiuti non pericolosi, anche ingombranti provenienti da locali adibiti ad uso di civile abitazione e similari (uffici, mense, ecc.) come previsto nei punti a) e b), comma 1 dell'art. 7 del D.Lgs. 22/97
- rifiuti di carta e cartone e similari
- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo
- imballaggi primari
- imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e similari purchè raccolti in forma differenziata
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets, accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili)
- frammenti e manufatti di vimini e sughero
- paglia e prodotti di paglia
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purchè palabile
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta
- feltri e tessuti non tessuti
- pelli e simil pelle
- gomma e caucciu' (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali
- resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali
- imbottiture, isolamenti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali simili
- moquette, linoleum, tappezzeria
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili)
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essicati
- rifiuti di materiali ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe
- manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili
- nastri abrasivi
- cavi e materiale elettrico in genere
- scarti in genere della produzione di alimentari, purchè non allo stato liquido quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimentari deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili) compresa la manutenzione del verde ornamentale

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