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APPROVATO
CON DELIBERA DI C.C. N. 19 del 15/03/1995
E SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO ED INTEGRATO CON:
DELIBERA C.C. N. 33 DEL 11.05.1995
DELIBERA C.C. 11 DEL 01.03.1996
DELIBERA C.C. 17 DEL 21.03.1997
DELIBERA DI C.C. 20 DEL 28.03.2000
Art.
1 - Istituzione della tassa
Art. 2 - Attivazione del servizio
Art. 3 - Gettito e costo del servizio
Art. 4 - Presupposto della tassa ed esclusioni
Art. 5 - Soggetti passivi e soggetti responsabili del
tributo
Art. 6 - Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione
Art. 7 - Commisurazione e tariffe
Art. 8 - Tariffe per particolari condizioni d'uso
Art.
9 - Agevolazioni
Art. 10 - Classificazione dei locali delle aree,
tariffe
Art. 11 - Deliberazione di tariffa
Art. 12 - Denunce
Art. 13 - Accertamento
Art. 14 - Riscossione
Art. 15 - Poteri del Comune
Art. 16 - Funzionario responsabile
Art. 17 - Collegamenti ufficio tributi e uffici comunali
Art. 18 - Rimborsi
Art. 19 - Sanzioni
Art. 20 - Tassa giornaliera di smaltimento
Art. 21 - Disposizioni finali transitorie
Art. 22 - Rinvio e altre disposizioni di legge
Allegato "A" - Rifiuti assimilabili ai rifiuti
solidi urbani
Art.
1 - Istituzione della tassa
1- Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti
solidi urbani interni e di quelli assimilabili di cui all'allegato
"A" ai sensi dell'art. 21, comma 2, lettera g), del D.Lgs.
22/97 , svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio
comunale, è istituita apposita tassa annuale, da applicare
secondo le disposizioni del decreto legislativo 15 novembre 1993,
n.507 e con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui
al presente regolamento.
Art.
2 - Attivazione del servizio
1- Per quanto attiene i limiti delle zone in cui il servizio
viene espletato, la forma organizzativa e le modalità di
effettuazione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani
interni, le distanze massime di collocazione dei contenitori, nonché
delle relative capacità minime da assicurare in relazione
all'entità e tipologia dei rifiuti da smaltire alla frequenza
della raccolta, si rinvia al regolamento del servizio di nettezza
urbana adottato dal Comune ai sensi dell'art. 8 del DPR 10.09.82
N. 915;
2- Fuori dalle zone di cui al precedente comma 1, in cui
la raccolta dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati viene
effettuata in regime di privativa, la tassa è dovuta nella
misura del 40% della tariffa.
3- L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per
motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non
comporta esonero o riduzione del tributo. Qualora tuttavia il mancato
svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione
riconosciuta dalla competente autorità sanitaria di danno
o pericolo di danno alle persone o all'ambiente secondo le norme
e prescrizioni sanitarie nazionali, l'utente può provvedere
a proprie spese con diritto allo sgravio o restituzione, a seguito
di deliberazione della Giunta Comunale in base a domanda documentata,
di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione,
fermo restando il limite massimo di riduzione previsto dal comma
2.
Art. 3 - Gettito e costo del servizio
1- Il gettito complessivo della tassa non può superare
il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi
urbani interni di cui all'art. 1 né può essere inferiore
ai limiti contemplati dall'art.61 del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507 e
dalle disposizioni di legge ivi richiamate.
2- Le determinazioni del costo di esercizio di cui al comma
1, è effettuata seguendo le indicazioni di cui all'art. 61
del D.Lgs. 15.11.93 n. 507.
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Art.
4 - Presupposto della tassa ed esclusioni
1- La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione
di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle
zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito
ed attivato o comunque reso in via continuativa nei modi previsti
dagli artt. 1 e 2.
Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta
di pertinenza la tassa è dovuta anche quando nella zona in
cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto
la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.
2- Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non
possono produrre rifiuti per la loro natura quali:
· i locali e le aree riservati al solo esercizio di attività
sportiva. Sono invece soggetti a tassazione i locali, i vani accessori
e le aree scoperte destinati ad usi diversi da quello sopra indicato,
quali quelli adibiti a spogliatoi, servizi, uffici, biglietterie,
punti di ristoro, gradinate, aree di sosta e di accesso e simili;
· i locali adibiti esclusivamente per l'esercizio di culti
ammessi nello stato e le aree scoperte di relativa pertinenza;
· i vani caldaia, le cabine elettriche e simili;
· soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e
simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore
o uguale a m 1,5 nel quale non sia possibile la permanenza.
· parti comuni del condominio di cui ai numeri 1 e 3 dell'art.
1117 del Codice Civile con l'eccezione delle aree destinate a cortile
non alberato, a giardino o a parco.
Non sono altresì soggetti alla tassa :
a) le unità immobiliari a destinazione abitativa che risultino
completamente vuote, chiuse ed inutilizzate, nonché le aree
di pertinenza delle stesse, sempreché anche queste ultime
risultino inutilizzate;
b) i locali predisposti per usi diversi da quello di abitazione
privata, che risultino inutilizzati, vuoti e chiusi;
c) i locali e le aree diversi da quelli sopra indicati che, per
la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati
o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità
nel corso dell'anno, non possono produrre rifiuti.
Le circostanze di cui ai precedenti punti a), b), c) comportano
la non assoggettabilità alla tassa soltanto a condizione
che siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e che
siano riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili
o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di
inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi
competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia, o il deposito
della licenza commerciale e della autorizzazione tali da impedire
l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali
si riferiscono i predetti provvedimenti.
3- Nella determinazione della superficie tassabile non si
tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche
strutturali e per destinazione si formano di regola, rifiuti speciali,
tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere
a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.
Non sono pertanto soggette alla tassa:
a) le superfici degli insediamenti industriali, limitatamente alle
porzioni di esse dove si svolgono lavorazioni industriali vere e
proprie e soltanto dove è rilevabile la presenza di quegli
impianti, macchinari e attrezzature che usualmente caratterizzano
tali lavorazioni; di contro sono soggette alla tassa le superfici
degli insediamenti industriali adibiti ad uffici, abitazioni, mense,
spogliatoi, servizi in genere, ancorché dette superfici siano
situate all'interno degli stessi locali dove si svolgono le lavorazioni
industriali vere e proprie;
b) le porzioni di superficie degli insediamenti artigianali, commerciali
e di servizi sulle quali si formano rifiuti speciali che "per
qualità " non sono assimilabili a quelli urbani ai sensi
delle disposizioni di legge vigenti in materia;
c) le superfici dei locali e delle aree adibite all'esercizio dell'impresa
agricola sul fondo e relative pertinenze; sono invece tassabili
le superfici delle abitazioni nonché dei locali e delle aree
che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, ancorché
risultino ubicati sul fondo agricolo;
d) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private di
cui all'art.1, comma 2-ter, del decreto legge n. 527 del 1988 come
convertito con legge n.45 del 1989 adibite a: - sale operatorie
; - stanze di medicazione e ambulatori medici; - laboratori di analisi,
di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e
simili; - reparti e sale di degenza che, su certificazione del direttore
sanitario, ospitano pazienti affetti da malattie infettive . Sono
invece soggetti alla tassa nell'ambito delle precitate strutture
sanitarie:
- gli uffici; i magazzini e i locali di ristorazione;
- le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie
infettive; le eventuali abitazioni; i vani accessori dei predetti
locali, diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione
dalla tassa;
e) le superfici diverse da quelle sopra individuate, dove si formano
quegli altri rifiuti speciali, tossici o nocivi di cui all'art.
2 del D.P.R n. 915 del 1982 e successive modificazioni.
I contribuenti, per essere ammessi a beneficiare dell'esclusione
dalla tassa di cui alle precedenti lettere b) ed e), devono presentare
all'Ufficio Tributi la dichiarazione che nell'insediamento produttivo
si formano rifiuti speciali per qualità, diversi da quelli
assimilati ai rifiuti urbani, oppure che nell'insediamento produttivo
si formano rifiuti tossici o nocivi .
Detta dichiarazione deve altresì contenere la descrizione
dei rifiuti speciali, tossici o nocivi derivanti dall'attività
esercitata e deve essere corredata con:
· copia, dichiarata conforme dal contribuente, della scheda
descrittiva dei rifiuti speciali, prevista dalle vigenti disposizioni
di legge ;
· copia, dichiarata conforme dal contribuente, dei registri
di carico e scarico dei rifiuti speciali, tossici o nocivi di cui
all'art.3, comma 5, del decreto legge n. 397/1988 convertito dalla
legge n. 475/1988 (copia delle copertine dei registri, dei fogli
dove sono annotati i rifiuti prodotti nel corso dell'ultimo anno
e dei fogli dove sono stati apposti i timbri di vidimazione);
· copia, dichiarata conforme dal contribuente, dell'ultima
scheda di rilevamento dei rifiuti speciali, tossici o nocivi inviata
alla Regione e/o alla Provincia (art. 3- comma 3- del decreto legge
n. 397/1988 convertito dalla legge n. 475/1988 ). Nel caso di inizio
dell'attività quest'ultimo documento dovrà essere
presentato in sede consultiva.
4- Per i locali degli insediamenti produttivi (esclusi quelli
adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi), ove risulti difficile
determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali,
tossici o nocivi in quanto le operazioni relative non sono esattamente
localizzate, può essere applicata a richiesta di parte, una
detassazione fino all'80% da concordare con l'Ufficio Tecnico Comunale,
a condizione che l'interessato dimostri, allegando la documentazione
indicata nel comma precedente, l'osservanza della normativa sullo
smaltimento dei rifiuti speciali, tossici o nocivi.
5- Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione
, in cui sia svolta un'attività economica o professionale,
la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica
attività ed è commisurata alla superficie a tal fine
utilizzata.
6- Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per
i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti
solidi urbani interni ed equiparati in regime di privativa comunale
per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in
materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi
internazionali riguardanti organi di Stato esteri.
7- La tassa non si applica agli immobili occupati o detenuti
dal Comune.
8
- Non sono altresì soggetti alla tassa i locali adibiti
a magazzini, annessi ad attività produttiva i cui contribuenti
dimostrino di conferire i rifiuti a ditte autorizzate .
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Art.5
- Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo
1- La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono
i locali o le aree scoperte di cui all'art. 4 con vincolo di solidarietà
tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in
comune i locali o le aree stesse.
2- (abrogato)
3- Nel caso di locali in multiproprietà e di centri
commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni
è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali
ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in
uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei
confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti
dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
Per gli alloggi affittati in modo saltuario ed occasionale, la tassa
è dovuta dal proprietario o in caso di subaffitto dal 1°
affittuario.
4- E' fatto obbligo all'amministratore del condominio ed
al soggetto responsabile del pagamento di cui al comma 3 di presentare
al settore tributi , entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco
degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e
del centro commerciale integrato.
Art.6
- Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione
1- La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata
ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria
.
2- L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare
successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza. Nel caso di
multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione
al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed
è versata dall'amministratore con le modalità di cui
all'art.5, comma 3.
3- La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o
detenzione dei locali ed aree, dà diritto all'abbuono del
tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo
a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione
debitamente accertata.
4- In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso
dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità
successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri
nei modi stabiliti dall'art. 4 - comma 2, ultimo periodo - di non
aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree
ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito
di denuncia o in sede di recupero d'ufficio, fermo restando il termine
di decadenza previsto dall'art. 18, comma 2.
5- Ai fini dell'applicazione della tassa, le variazioni delle
condizioni di tassabilità - diverse da quelle previste dal
successivo art. 8- imputabili al cambio di destinazione d'uso o
all'aumento o alla diminuzione della superficie tassabile- ivi comprese
le variazioni della superficie tassabile conseguenti all'accoglimento
delle istanze dei contribuenti rivolte ad ottenere l'applicazione
delle esclusioni dalla tassa contemplate dal precedente art.4 nonché
quelle ascrivibili a errori materiali dei contribuenti - producono
i loro effetti:
a) dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui
si sono verificate le variazioni stesse, se si tratta di variazioni
che comportano un aumento della tassa, fermi restando in termini
di decadenza stabiliti dall'art. 13;
b) dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui
il contribuente ha presentato al settore tributi la denuncia di
variazione, se si tratta di variazioni che comportano una diminuzione
del tributo.
Art. 7 - Commisurazione e tariffe
1- Nella determinazione della misura unitaria di tariffa,
si terrà conto della specifica attitudine a produrre rifiuti
effettivamente ammessi all'ordinario conferimento al servizio pubblico
e il livello sarà determinato rispettando il rapporto di
potenzialità produttiva dei rifiuti esistenti rispetto ad
altre categorie tassabili - (oltre che in relazione alle esigenze
di copertura del costo complessivo del servizio).
2- Qualora i locali e le aree da assoggettare al tributo
non si identifichino, in base alla loro destinazione d'uso con la
classificazione in categorie contenuta nel presente regolamento,
la tassa è calcolata applicando la tariffa della categoria
recante voci d'uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa
a produrre rifiuti solidi urbani.
3- Per i locali e le aree diversi da quelli ad uso di abitazione,
quali gli uffici, gli spogliatoi, le mense aziendali e simili, che
risultano collegati sia funzionalmente che strutturalmente ai locali
e alle aree adibiti all'esercizio di un'attività produttiva,
la tassa è calcolata applicando all'intero insediamento la
tariffa prevista per detta attività.
4- Se in un insediamento si svolgono due o più attività
economiche gestite da un unico soggetto la tassa è calcolata
applicando a ciascuna di dette attività la corrispondente
voce di tariffa.
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Art.
8 - Tariffe per particolari condizioni d'uso
1- Le aree scoperte pertinenziali ed accessorie a civile
abitazione sono escluse dall'ambito di applicazione della tassa
smaltimento rifiuti.
2- Non sono computate le aree a giardino a condizione che
i rifiuti vegetali prodotti da tale area vengano portati al centro
di multiraccolta.
3 - La tariffa unitaria è ridotta nei seguenti casi:
a0) abitazione con unico occupante riduzione del 30%;
c) i locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti
ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante
da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per
l'esercizio dell'attività, a condizione che nel corso dell'anno
vengano utilizzati per periodi che complessivamente non siano superiori
a 180 giorni.
4- La tariffa unitaria è ridotta del 30% nei confronti
dell'utente che, versando nelle circostanze di cui alla lettera
b) del comma 3, risieda o abbia dimora, per più di nove mesi
all'anno in località fuori del territorio nazionale. La riduzione
si rende applicabile anche nell'ipotesi che il contribuente abbia
la residenza nell'alloggio al quale si riferisce la riduzione, ferme
restando la altre condizioni previste dalla lettera b) del precedente
comma 3.
5- La tariffa unitaria è ridotta del 30% nei confronti
degli agricoltori occupanti la parte abitativa delle costruzioni
rurali che rientrano nelle zone in cui il servizio viene espletato.
6- Le riduzioni delle superfici e quelle tariffarie di cui
ai precedenti commi sono applicate sulla base di elementi e dati
contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione:
le riduzioni tariffarie di cui ai precedenti commi 3 e 4, che si
rendono applicabili a seguito di variazioni delle condizioni di
tassabilità verificatesi nel corso dell'anno, decorrono dall'anno
successivo a quello in cui i contribuenti hanno presentato la denuncia
di variazione.
7- Il contribuente è obbligato a denunciare entro
il 20 gennaio il venir meno delle condizioni dell'applicazione della
tariffa ridotta di cui ai commi 3 e 4; in difetto si provvede al
recupero del tributo dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso
che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le
sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione dall'art.19.
Art.
9 - Agevolazioni
1- Oltre alle esclusioni dal tributo di cui all'art.4 ed
alle tariffe ridotte di cui all'art.8, si applicano le esenzioni
e le riduzioni di seguito elencate:
a) esonero dalla tassa per le abitazioni principali e le relative
pertinenze occupate dai soggetti segnalati dall'assistente sociale,
previa determinazione formale della Giunta Comunale;
b) riduzione della tassa del 50% per i locali e le aree occupati
o detenuti dai soggetti di seguito indicati, a condizione che si
tratti di locali ed aree adibiti esclusivamente a compiti istituzionali:
Stato, Regione Lombardia, U.S.S.L., I.P.A.B.
c1) abitazione con unico occupante ultrasessantacinquenne riduzione
del 50%;
c2 ) abitazione con due occupanti ultrassessantacinquenni riduzione
del 30%;
Le agevolazioni di cui sopra sono fruibili a decorrere dall'anno
successivo al verificarsi dell'evento.c3)
la tariffa è ridotta del 50% nel caso:
· di abitazione tenute a disposizione da soggetti, non residenti
nel Comune di Castel Goffredo, per uso stagionale o altro uso limitato
o discontinuo, a condizione:
- che vengano utilizzate nel corso dell'anno per periodi che complessivamente
non siano superiori a 90 giorni;
- che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria
o di variazione;
- che detta denuncia contenga l'indicazione del Comune di residenza
del soggetto passivo nonché la dichiarazione di quest'ultimo
di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato.
2- Le agevolazioni di cui alla lettera c3) non è cumulabile
con la riduzione prevista dall'art. 8 comma 3° lett.a).
3- Le esenzioni e le riduzioni di cui al comma 1 sono iscritte
in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura
finanziaria è assicurata da risorse diverse dai proventi
della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione.
4- Coloro che si trovano ad una distanza superiore ai 300
ml dal più vicino cassonetto di raccolta possono usufruire
a domanda della riduzione del 30% della tassa.
5- Esenzione totale per le aree ed i locali detenuti da enti,
associazioni che svolgono attività educative, sociali e culturali
che non hanno scopo di lucro
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Art.
10 - Classificazione dei locali delle aree, tariffe
La superfici tassabili sono distinte nelle categorie di seguito
elencate. Le tariffe verranno determinate dalla giunta comunale
tenendo conto dei coefficienti di produttività quantitativa
riportati a fianco di ciascuna categoria:
| categorie |
indice
|
| 1-
Abitazione |
1 |
| 2-
Garage annessi alla residenza |
0.5 |
| 3-
Negozi di frutta e verdura, piante, fiori e pescherie |
3.3 |
| 4-
Negozi alimentari e supermercati |
2.6 |
| 5-
Negozi non alimentari, barbieri, estetisti, parrucchieri, ecc. |
2.3 |
| 6-
Uffici privati e pubblici, banche e posta |
2.3 |
| 7-
Stabilimenti artigianali ed industriali, stazioni di servizio,
saloni auto |
1.5 |
| 8-
Bar ristoranti, osteria , circoli sportivi, palestre, sale da
ballo, mense |
2.5 |
| 9-
Scuole pubbliche e private sedi di attività politiche,
religiose, cinema, caserme ed ospedali |
0.7 |
| 10-
Magazzini annessi ad attività produttive |
0.3 |
Art. 11 - Deliberazione di tariffa
1. Entro il 31 ottobre il comune delibera, in base alla classificazione
e i criteri di graduazione contenuti nel presente regolamento, le
tariffe per unità di superficie dei locali ed aree compresi
nelle singole categorie o sottocategorie, da applicare nell'anno
successivo, in caso di mancata deliberazione nel termine suddetto
si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno in corso.
2. La deliberazione deve indicare i dati consuntivi e previsionali
relativi ai costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione
economica.
3. Le deliberazioni tariffarie, divenute esecutive a norma
di legge, sono trasmesse entro trenta giorni alla direzione centrale
per la fiscalità locale de ministero delle finanze.
Art. 12 - Denunce
1. I soggetti di cui all'art. 6 devono presentare all'ufficio
tributi, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione
o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel
territorio del Comune. La denuncia è redatta sugli appositi
modelli predisposti dall'Ufficio Tributi e dallo stesso messi a
disposizione degli utenti presso l'ufficio Tributi.
2. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi,
qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate.
In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, nelle medesime
forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie
e destinazione che comporti un maggiore ammontare della tassa o
comunque influisca sull'applicazione e riscossione del tributo in
relazione ai dati da indicare nella denuncia.
3. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere
l'indicazione del codice fiscale, degli elementi identificativi
delle persone fisiche componenti del nucleo familiare o della convivenza,
che occupano o detengono l'immobile di residenza o l'abitazione
principale ovvero dimorano nell'immobile a disposizione, dei loro
rappresentanti legali e della relativa residenza, della denominazione
e relativo scopo sociale o istituzionale dell'Ente, Istituto Associazione,
società ed altre organizzazioni nonché della loro
sede principale, legale o effettiva, delle persone che ne hanno
la rappresentanza e l'amministrazione, dell'ubicazione, superficie
e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro
ripartizioni interne, nonché della data di inizio dell'occupazione
o detenzione.
4. La dichiarazione è sottoscritta e presentata da
uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.
5. L'ufficio tributi deve rilasciare ricevuta della denuncia,
che nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato
con timbro postale.
6. Gli Uffici comunali in occasione di concessioni o di variazioni
di residenza, del rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni,
devono invitare e accertarsi che l'utente abbia provveduto alla
denuncia nel termine previsto, presso l'ufficio tributi, fermo restando
l'obbligo dell'utente stesso di presentare la denuncia di cui al
comma 1 anche in assenza di detto invito.
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Art.
13 - Accertamento
1.
In caso di denuncia infedele o incompleta, il settore tributi provvede
ad emettere relativamente all'anno di presentazione della denuncia
ed a quello precedente per la parte di cui all'art. 6, comma 2,
avviso di accertamento in rettifica, a pena di decadenza, entro
il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione
della denuncia stessa. In caso di omessa denuncia, il settore tributi
emette avviso di accertamento d'ufficio, a pena di decadenza, entro
il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la denuncia
doveva essere presentata.
2. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario
designato per l'organizzazione e la gestione del tributo di cui
all'art. 16 e devono contenere gli elementi identificativi del contribuente,
dei locali e delle aree e loro destinazioni, dei periodi e degli
imponibili o maggiori imponibili accertati, della tariffa applicata
e relativa deliberazione, nonché la motivazione dell'eventuale
diniego della riduzione o agevolazione richiesta, l'indicazione
della maggior somma dovuta distintamente per tributo, addizionali
ed accessori, soprattasse ed altre penalità.
3. Gli avvisi di cui al comma 1 devono contenere altresì
l'indicazione dell'organo presso cui può essere prodotto
ricorso ed il relativo termine di decadenza.
Art. 14 - Riscossione
1. L'importo del tributo ed addizionali, degli accessori
e delle sanzioni, liquidato sulla base dei ruoli dell'anno precedente,
delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei termini
di cui all'art. 13, comma 1, è iscritto a cura del funzionario
responsabile cui di cui all'art. 16 in ruoli principali ovvero,
con scadenze successive, nei ruoli suppletivi, da formare e consegnare
all'intendenza di finanza, a pena di decadenza, entro il 15 dicembre
di ciascun anno. I predetti importi sono arrotondati a mille lire
per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento
Lire o per eccesso se è superiore.
2. Nei ruoli suppletivi, sono, di regola, iscritti gli importi
o i maggiori importi derivanti dagli accertamenti nonché
quelli delle partite comunque non iscritte nei ruoli principali.
3. Gli importi di cui al comma 1 sono riscossi in quattro
o sei rate bimestrali consecutive alle scadenze previste dall'art.
18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602, riducibili a due rate su autorizzazione dell'intendente
di finanza. Su istanza del contribuente iscritto nei ruoli principali
o suppletivi il Sindaco può concedere per gravi motivi la
ripartizione fino a otto rate del carico tributario se comprensivo
di tributi arretrati. In caso di omesso pagamento di due rate consecutive
l'intero ammontare iscritto nei ruoli è riscuotibile in unica
soluzione. Sulle somme il cui pagamento è differito rispetto
all'ultima rata di normale scadenza si applicano gli interessi del
6% per ogni semestre o frazione di semestre.
4. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi precedenti,
si applicano, per quanto attiene al tributo, da parte del settore
tributi e in quanto compatibili, le altre disposizioni contenute
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602.
5. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni
contenute nel DPR. 29.9.1973, n. 602 e nel D.P.R 28.1.1988 n. 43.
Si applica inoltre l'articolo 298 del regio decreto 14 settembre
1931, n. 1175, e successive modificazioni.
Art.
15 - Poteri del Comune
1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce
o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione
della misura e destinazione delle superfici imponibili, effettuata
anche in base alle convenzioni di cui all'articolo 71, comma 4,
del decreto legislativo 15.11.1993, n. 507, l'Ufficio Tributi può
rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere
atti e documenti comprese le planimetrie dei locali e delle aree
scoperte, ed a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie
specifici, da restituire debitamente sottoscritti; può utilizzare
dati legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo ovvero richiedere
a uffici pubblici o di enti pubblici, anche economici, in esenzione
da spese e diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli
contribuenti.
2. In caso di mancato adempimento da parte del contribuente
alle richieste di cui al comma 1 nel termine concesso, gli agenti
di polizia urbana o i dipendenti del settore tributi ovvero il personale
incaricato della rilevazione della materia imponibile ai sensi dell'art.
71 comma 4, del decreto legislativo 15.11.1993, n. 507, muniti di
autorizzazione del Sindaco e previo avviso da comunicare almeno
cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili
soggetti alla tassa ai soli fini della rilevazione della destinazione
e della misura delle superfici, salvo i casi di immunità
o di segreto militare, in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni
del responsabile del relativo organismo.
In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento
alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato
in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'art.
2729 del Codice Civile.
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Art.
16 - Funzionario responsabile
1.
La Giunta Comunale designa un funzionario cui sono attribuiti la
funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa
e gestionale relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti
solidi urbani interni; Il predetto funzionario sottoscrive le richieste,
gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
2. Il Sindaco comunica alla direzione centrale per la fiscalità
locale del Ministero delle Finanze il nominativo del funzionario
responsabile entro sessanta giorni dalla nomina.
Art.
17 - Collegamenti ufficio tributi e uffici comunali
Gli uffici comunali dovranno comunicare mensilmente all'Ufficio
Tributi le seguenti notizie:
· ufficio anagrafe: il nominativo degli immigrati, emigrati,
la formazione di nuovi nuclei familiari;
· ufficio edilizia pubblica: elenco dei certificati di abitabilità
o agibilità rilasciati;
· ufficio attività produttive: gli estremi delle autorizzazioni
rilasciate.
Art. 18 - Rimborsi
1. Nei casi di errore e di duplicazione ovvero di eccedenza
del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto stabilito dalla sentenza
della commissione tributaria provinciale, il settore tributi stesso
dispone lo sgravio o il rimborso entro novanta giorni.
2. Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo,
riconosciuto non dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 3 e 4 , è
disposto dall'Ufficio Tributi entro i trenta giorni dalla ricezione
della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui al
comma 4 del medesimo articolo, da presentare, a pena di decadenza,
entro i sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto
il tributo.
3. In ogni altro caso, lo sgravio o il rimborso del tributo
riconosciuto non dovuto è disposto dall'Ufficio Tributi entro
novanta giorni dalla domanda del contribuente da presentare, a pena
di decadenza, non oltre due anni dall'avvenuto pagamento.
Art. 19 - Sanzioni
1. Per l'omessa o incompleta denuncia originaria o di variazione
si applica la soprattassa pari al 50% dell'ammontare dei tributi
complessivamente dovuti per gli anni cui si riferisce l'infrazione
accertata. La soprattassa per l'omessa denuncia è ridotta
al 5% e al 20% dei tributi complessivamente dovuti qualora la denuncia
sia presentata con ritardo rispettivamente inferiore e superiore
al mese, prima dell'accertamento.
2. Per la denuncia originaria o di variazione risultata infedele
per oltre un quarto della tassa dovuta, si applica una soprattassa
del 50% della differenza tra quella dovuta e quella liquidata in
base alla denuncia.
3. Per l'omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati
richiesti in denuncia o con il questionario e per la mancata esibizione
o trasmissione di atti o documenti o dell'elenco di cui all'articolo
n. 5, comma 4, si applica la pena pecuniaria da £. 50.00=
a £. 150.000= da determinare in base alla gravità della
violazione.
4. Per le violazioni che comportano l'obbligo del pagamento
del tributo o del maggiore tributo, le sanzioni sono irrogate con
l'avviso di accertamento della tassa. Per le altre infrazioni il
settore tributi provvede con separato atto da notificare entro il
secondo anno successivo a quello della commessa infrazione.
5. Sulle somme dovute a titolo di tributo, addizionale e
soprattasse in conseguenza delle violazioni di cui al presente articolo
si applicano interessi per ritardata iscrizione a ruolo nella misura
del 7% semestrale a decorrere dal semestre successivo a quello in
cui doveva essere eseguito il pagamento fino alla data di consegna
all'intendenza di finanza dei ruoli nei quali è effettuata
l'iscrizione delle somme predette.
6. La sanzione di cui ai commi 1 e 2 sono ridotte del 30%
nel caso di definizione delle pendenze conseguenti alla notifica
degli avvisi di accertamento con l'adesione formale del contribuente,
entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie; all'accertamento
originario o riformato dall'Ufficio ai sensi dell'art. 18.
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Art.
20 - Tassa giornaliera di smaltimento
1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani
interni o equiparati prodotti dagli utenti che occupano o detengono,
con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente
locali o aree pubblici, di uso pubblico o aree sgravate da servitù
di pubblico passaggio, è istituita la tassa di smaltimento
da applicare in base a tariffa giornaliera. E' temporaneo l'uso
inferiore a sei mesi e non ricorrente.
2. La misura tariffaria è determinata in base alla
tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento
dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti
di uso, maggiorata di un importo percentuale del 50%.
3. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione
contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa
della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine
quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani.
4. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è
assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuare, contestualmente
alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche,
all'atto dell'occupazione con il modulo di versamento di cui all'art.
50 del decreto legislativo n. 507 del 15.11.1993 o, in mancanza
di autorizzazione, mediante versamento diretto senza compilazione
del suddetto modulo.
5. In caso di uso di fatto, la tassa, che non risulti versata
all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata
unitamente alle sanzioni, interessi ed accessori.
6. Per l'accertamento in rettifica o d'ufficio, il contenzioso
e le sanzioni si applicano le norme stabilite dal presente regolamento,
salve le diverse disposizioni contenute nel presente articolo.
7. Con riferimento alle fattispecie previste dal presente
articolo, si applicano le riduzioni e le agevolazioni di cui ai
precedenti articoli 8 e 9.
8. Gli importi da versare relativi alla tassa di smaltimento
giornaliera, vanno arrotondati alle 1000 Lire.
Gli importi inferiori alle 2000 Lire non vanno versati.
Art. 21 - Disposizioni finali transitorie
Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono immediatamente
applicabili, ad eccezione
di quelle previste in attuazione degli artt. sotto indicati, che
sono applicabili dall' 01.01.1996:
· art. 5, comma 2 (maggiorazione della tassa per le parti
comuni del condominio)
· art. 5, comma 3 (responsabile del versamento della tassa
relativa ai locali in multiproprietà e agli spazi comuni
dei centri commerciali integrati)
· art. 5, comma 4 (obbligo dell'amministratore del condominio
e del gestore degli spazi comuni dei centri commerciali integrati
di detentori dei locali e delle aree)
· art. 6, comma 2, secondo periodo(soggetti passivi della
tassa nei casi di multiproprietà)
· art. 8 (tariffe per particolari condizioni d'uso)
Art.
22 - Rinvio e altre disposizioni di legge
Per
quanto non previsto dal presente regolamento, si fa rinvio alle
disposizioni contenute nel decreto legislativo 15.11.1993 n. 507
e successive modificazioni, nonché alle norme di legge ivi
richiamate.
Allegato "A" - Rifiuti assimilabili
ai rifiuti solidi urbani
-
rifiuti non pericolosi, anche ingombranti provenienti da locali
adibiti ad uso di civile abitazione e similari (uffici, mense, ecc.)
come previsto nei punti a) e b), comma 1 dell'art. 7 del D.Lgs.
22/97
- rifiuti di carta e cartone e similari
- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo
- imballaggi primari
- imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo
e similari purchè raccolti in forma differenziata
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, fogli di carta, plastica,
cellophane, cassette, pallets, accoppiati di carta plastificata,
carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica
metallizzati e simili)
- frammenti e manufatti di vimini e sughero
- paglia e prodotti di paglia
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli
e segatura
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purchè palabile
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci
e juta
- feltri e tessuti non tessuti
- pelli e simil pelle
- gomma e caucciu' (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente
da tali materiali
- resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido
e manufatti composti da tali materiali
- imbottiture, isolamenti termici ed acustici costituiti da sostanze
naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi
plastici e minerali simili
- moquette, linoleum, tappezzeria
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili)
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essicati
- rifiuti di materiali ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe
- manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro,
spugna di ferro e simili
- nastri abrasivi
- cavi e materiale elettrico in genere
- scarti in genere della produzione di alimentari, purchè
non allo stato liquido quali ad esempio scarti di caffè,
scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite
di alimentari deteriorati anche inscatolati o comunque imballati,
scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina,
salse esauste e simili
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.)
anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce,
bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili) compresa
la manutenzione del verde ornamentale
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