>> organi politici
>> atti ufficiali

 

 

>REGOLAMENTO SERVIZIO DOMICILIARE MINORI
Allegato con delibera di consiglio comunale 29 del 19/06/2001

ART. 1
ART. 2 Responsabilità e Coordinamento del Servizio.
ART. 3 Destinatari (modificato)
ART. 4 Tipologia di intervento
ART. 5 Personale
ART. 6
Standard di erogazione del servizio
ART.
Segnalazione del bisogno 
ART. 8 Istruttoria della pratica (modificato)
ART.9 Definizione delle priorità d’accesso   
ART.
10 Predisposizione e verifica del progetto individualizzato
ART.
11 Avvio dell’intervento
ART.
12 Composizione e compiti dell’équipe
ART.
13 Modalità di recupero costi
ART.
14
Determinazione delle fasce di reddito

Ad esclusione dei casi che richiedano un intervento di natura sanitaria e riabilitativa, per i quali si farà riferimento al preposto Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata organizzato dalla A.S.L. di Mantova in accordo con codesto Comune, il Comune di Castel Goffredo, in adempimento alle proprie competenze in materia di assistenza domiciliare per minori elabora ed assume il seguente REGOLAMENTO:


ART. 1

Abrogato

 >> torna su

ART. 2

    Responsabilità e Coordinamento del Servizio.

La responsabilità del servizio spetta al Responsabile nominato dal Sindaco.

 >> torna su

ART. 3

      Destinatari (modificato)

Il servizio, che verrà erogato in forma gratuita, si rivolge a minori residenti o dimoranti nel territorio comunale. I requisiti per l’accesso si individuano come segue:

a.       Presenza di handicap sensoriale, fisico e/o psichico:

b.      Disagio scolastico e/o culturale:

c.       Provvedimenti penali a carico del minore, come previsto dal D.P.R. 444 del 1988.

d.      Famiglie monoparentali: situazioni nelle quali si assiste alla mancanza fisica (nuclei orfanili, carcerazioni, ospedalizzazione) o psicologica (disagio psichico) di uno dei genitori e nelle quali ricorrano per i minori forti condizioni di disagio educativo ed esistenziale:

Nuclei familiari che si trovino in condizioni di disagio sociale tale da implicare per il minore un grave rischio di emarginazione o di deviazione sociale.

 >> torna su

ART. 4
Tipologia di intervento

Attraverso il servizio domiciliare possono essere svolti a favore dei minori e delle loro famiglie i seguenti tipi di intervento:

a)      socio-assistenziale:  

b)      abilitativo:  

            c)   educativo

 >> torna su

ART. 5
Personale


Sulla base della tipologia di intervento reputata più idonea alla situazione, le prestazioni saranno fornite da ausiliari socio-assistenziali e/o da educatori.
A tal fine il Comune può avvalersi di personale proprio o di apposite convenzioni stipulate con idonei Enti o Organismi pubblici e/o privati.

 >> torna su

ART. 6
 Standard di erogazione del servizio
          

In considerazione delle indicazioni fornite dal PSAR, nonché dall’esperienza realizzata nel corso di questi anni, si ritiene opportuno garantire il supporto dell’operatore per un minimo di 3 ore settimanali per ciascun ragazzo, mentre l’orario massimo settimanale verrà stabilito valutando la specificità di ogni singola situazione.
Al fine di garantire pari opportunità di accesso al servizio, l’Amministrazione Comunale provvederà annualmente a stabilire l’impegno di spesa da assumere per l’erogazione del servizio; su tale impegno economico il responsabile del servizio valuterà la priorità, i tempi e i modi per l’erogazione delle prestazioni.

 >> torna su

ART. 7

  Segnalazione del bisogno 

Le segnalazioni pervengono all’ufficio Servizi Sociali del Comune e possonoessere effettuate da:

- famiglia

- scuola

- operatori del territorio

- chiunque sia a conoscenza di situazioni problematiche o difficili.

La valutazione circa lo stato di bisogno e l’opportunità di attivazione dell’intervento spettano all’assistente sociale del Comune, che procederà in seguito alla raccolta delle informazioni e dei documenti necessari all’istruttoria della pratica.

 >> torna su

ART. 8

   Istruttoria della pratica (modificato)

La richiesta di servizio domiciliare va inoltrata dalla famiglia all’ufficio Servizi Sociali del  Comune, compilando l’apposito modulo.

 >> torna su

ART 9
 Definizione delle priorità d’accesso   

Le priorità di attivazione del servizio sono stabilite dal coordinatore previa analisi dei bisogni, in concorso con il responsabile del servizio che verificherà la disponibilità di spesa.

 >> torna su

 ART 10
Predisposizione e verifica del progetto individualizzato

Sarà cura dell’èquipe del servizio predisporre il tipo di intervento da attuare, gli obiettivi da perseguire, i tempi e le modalità di attuazione e di verifica dell’intervento stesso.

 >> torna su

ART 11
Avvio dell’intervento

Sulla base dell’esperienza realizzata nel corso di questi anni in ordine al SAD per minori, si ritiene opportuno svolgere un’attività di osservazione (da attuarsi al domicilio del ragazzo) preventivamente alla stesura del progetto individualizzato, al fine di verificare le informazioni raccolte in merito ai bisogni segnalati dalla famiglia, nonché di concordare con la famiglia medesima il tipo di intervento da attuare a favore del ragazzo. L’iter per l’avvio dell’intervento potrebbe pertanto svolgersi secondo le seguenti tappe:

- richiesta della famiglia ai servizi sociali del Comune;

- istruttoria della pratica (raccolta documentazione e informazioni sul nucleo e sul ragazzo) da parte dell’assistente sociale del Comune;

- periodo di osservazione in famiglia (da uno a due mesi) da parte di               un educatore;

- valutazione del caso e predisposizione del progetto individualizzato da parte dell’équipe del servizio;

- accordo con la famiglia sul progetto d’intervento (contenuti, modalità, tempi, costi a carico della famiglia);

- avvio dell’intervento secondo quanto concordato con la famiglia             stessa.

 >> torna su

ART 12
Composizione e compiti dell’équipe

L’équipe è costituita da:

- l’assistente sociale del Comune, con il compito di coordinare il servizio e l’équipe stessa. All’assistente sociale spetta il compito di convocare l’équipe per la predisposizione e la verifica del progetto individualizzato.

- Gli educatori: intervengono in famiglia a supporto del minore fornendo le prestazioni a carattere abilitativo, sociale ed educativo, hanno altresì il compito di definire e verificare, in concorso con l’assistente sociale, gli obiettivi del progetto individualizzato.

        - Gli ausiliari socio-assistenziali: è affidato a queste figure lo svolgimento         delle prestazioni a carattere specificatamente socio-assistenziale, così         come previste nel progetto di servizio.

 >> torna su

ART 13 
Modalità di recupero costi
abrogato 

art 14
Determinazione delle fasce di reddito
abrogato 

 

 >> torna su

 

 

copyright © 2001 Netaltomantovano
realizzazione a cura
di ASI Spa