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> REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE AD ANZIANI

Approvato con delibera di Consiglio comunale n. 67 del 17.06.1993
Modificato con delibera di Consiglio comunale n. 96 del 21.09.1993
Modificato con delibera di Consiglio comunale n. 18 del 24.02.1997
Modificato con delibera di Consiglio comunale n. 58 del 27.11.2001

 

Art. 1
DEFINIZIONE E FINALITA’

 

Il servizio di Assistenza Domiciliare è costituito da un complesso di prestazioni socio-assistenziali, sanitarie ed educative, prestate al domicilio di anziani.

Il servizio ha finalità di prevenire e/o rimuovere cause e situazioni di emarginazione, consentendo la loro permanenza nel normale ambiente di vita, riducendo il ricorso a strutture residenziali.

 

Art. 2
DESTINATARI

 

Il SAD è rivolto agli anziani, residenti e dimoranti nel territorio comunale, incapaci di provvedere autonomamente a se stessi in misura totale o parziale, siano essi soli od inseriti in nuclei familiari non in grado di provvedervi.

 

Art. 3
CRITERI GENERALI D’ACCESSO

 

Le richieste d’intervento dovranno essere valutate tenendo conto dei seguenti criteri di priorità, determinati dallo stato di bisogno:

 

1.      Ridotta autonomia psico-fisica;

 

2.      Mancanza di aiuti da parte dei parenti prossimi quali figlio, sorelle o fratelli (viene data priorità a coloro che vivono soli od in coppia od invalidi);

 

3.      Insufficienza del reddito in rapporto alle esigenze minime vitali, allorquando non vi siano altre persone tenute a provvedere e che, di fatto, provvedano all’integrazione di tale reddito (art. 433 Codice Civile).

 

La variabile del reddito personale non è elemento fondamentale per l’ammissibilità al servizio ma lo diventa quando, a parità di condizioni psico-socio-sanitarie, non sia possibile ammettere tutti i richiedenti e si debba operare una scelta, con l’osservanza delle disposizioni di cui  all’art. 433 del Codice Civile.

Il servizio può essere esteso a nuclei familiari che presentino difficoltà dovute a cause temporanee, (malattie, ricoveri ospedalieri ecc.) e che non consentono al nucleo stesso di provvedere adeguatamente ai bisogni emergenti.

Il servizio è esteso anche ad anziani che vivono con familiari, la cui presenza non basta a garantire il soddisfacimento delle esigenze assistenziali (grave situazione di invalidità, necessità di assistenza continua ecc.).

Art. 4
PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI

 

Le prestazioni erogate dal Comune, a favore di persone anziane, sono a carattere socio-assistenziale e si integrano con le prestazioni sanitarie fornite dall’ASL

Il servizio è garantito da personale Ausiliario Socio-Assistenziale qualificato.

Le prestazioni socio-assistenziali sono così individuate:

 

1.      Aiuto per il soddisfacimento di esigenze individuali e per favorire l’autosufficienza nelle attività giornaliere (igiene personale parziale o totale mobilitazione) e per prevenire o rallentare il decadimento psico-fisico;

 

2.      Aiuto per la pulizia dell’ambiente;

 

3.      Aiuto per la preparazione dei pasti, fornitura degli stessi a domicilio od aiuto per l’accesso a strutture appositamente attrezzate;

 

4.      Aiuto nella cura del guardaroba (lavaggio, stiratura ecc.);

 

5.      Aiuto a mantenere i contatti e le relazioni con i familiari, amici, vicini ecc;

 

6.      Segretariato sociale (aiuto nello svolgimento di pratiche pensionistiche e sanitarie, collegamento con i vari servizi pubblici ecc..).

 

ART. 5
COORDINAMENTO DEL SERVIZIO

 

Il coordinamento del Servizio di Assistenza Domiciliare è garantito dall’Assistente Sociale del Comune con i seguenti compiti:

 

-               Si pone come punto di riferimento per le richieste di attivazione del servizio, per eventuali problemi di funzionamento del servizio e per i collegamenti con altri servizi;

-               Predispone le informazioni per il potenziamento e l’ampliamento delle prestazioni del servizio;

-               Provvede all’istruzione della domanda e propone l’ammissione al servizio od eventuali sospensioni o dimissioni;

-               Cura i rapporti, partecipando anche all’équipe di valutazione, con i servizi sanitari per l’erogazione dei servizi domiciliari integrati;

-               Coordina gli ausiliari socio-assistenziali con i quali definisce il piano di intervento individualizzato per ogni utente;

-               Verifica periodicamente con gli ausiliari socio-assistenziali, la realizzazione dei piani individualizzati.

ART. 6
ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE ED AMMISSIONI

 

Per poter usufruire del Servizio Domiciliare è necessario che l’interessato od un suo delegato (familiare,vicino ecc.) presentino domanda sull’apposito modello predisposto dal Comune.

L’assistente sociale può procedere  d’ufficio alla compilazione della domanda per i casi segnalati dai reparti ospedalieri, dai medici di base o da altri servizi ecc.

Ogni domanda, per essere considerata valida, dovrà comunque essere sottoscritta dall’interessato e corredata di tutti i documenti richiesti.

L’assistente sociale predisporrà gli interventi di competenza  (valutazione dei bisogni, analisi delle risorse, ipotesi d’intervento ecc.) e ne concorderà l’attuazione con il personale incaricato.

            Qualora le richieste siano superiori alle possibilità di intervento, verrà predisposta una graduatoria d’attesa in base alle seguenti priorità:

 

-               Anziani con stato di autosufficienza psico-fisica compromesso;

-               Anziani soli o in coppia;

-               Minor reddito.

 

All’utente viene comunicata l’ammissione o meno al servizio, entro 7 giorni e comunque va data risposta scritta entro 30 giorni dalla formulazione della richiesta (Legge 241/90).

 

ART. 7
MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

 

Gli interventi al domicilio saranno concordati, alla presentazione della domanda, tra l’utente e l’assistente sociale.

I lavori domestici devono essere svolti dal personale incaricato alla presenza dell’anziano.

Le pulizie eseguite dall’Assistente Domiciliare riguardano soltanto le prestazioni strettamente necessarie a mantenere l’igiene e l’ordine dell’ambiente in cui l’anziano vive.

Ogni utente del servizio è tenuto a comunicare al Comune eventuali variazioni della sua situazione economica o abitativa (arrivo di parenti, ricoveri in ospedale, periodi di assenza ecc.).

Periodicamente verranno effettuati controlli, da parte dell’Assistente Sociale, per la verifica del reddito, della salute dell’utente, dell’efficacia del servizio.

Qualora gli utenti non si attengano alle norme previste da questo regolamento e non provvedano al pagamento delle relative tariffe, il Responsabile del Servizio, previa diffida, potrà sospendere il servizio.

 

ART. 8
PARTECIPAZIONE AL COSTO DEL SERVIZIO

 

Gli utenti, le cui condizioni economiche lo consentano, sono tenuti a contribuire in percentuale al costo del servizio.

La quota di partecipazione al costo del servizio a carico degli utenti è determinata dalla Giunta Comunale, sulla base dei costi di gestione del servizio.

Eventuali riduzioni totali o parziali, determinate dalla situazione economica delle famiglie, sono assoggettate  alle disposizioni normative previste dal D.lgs.31 Marzo 1998, n. 109 e successive integrazioni e modificazioni, nonché al Regolamento comunale in materia di erogazione di prestazioni sociali agevolate. In tal caso la quota oraria sarà quella prevista dalla fascia di reddito corrispondente alla situazione economica dell’utente, calcolata sulla base dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente.

 

 

La retta, calcolata in base all’effettivo numero di ore usufruite nel mese, deve essere pagata con cadenza mensile, presso la Tesoreria Comunale, entro la fine del mese successivo, mediante versamento diretto e/o addebito sull’eventuale conto corrente.

 

 

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