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REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA
DOMICILIARE AD ANZIANI
Approvato
con delibera di Consiglio comunale n. 67 del 17.06.1993
Modificato con delibera di Consiglio comunale n. 96 del 21.09.1993
Modificato con delibera di Consiglio comunale n. 18 del 24.02.1997
Modificato con delibera di Consiglio comunale n. 58 del 27.11.2001
Art.
1
DEFINIZIONE E FINALITA’
Il
servizio di Assistenza Domiciliare è costituito da un complesso di
prestazioni socio-assistenziali, sanitarie ed educative, prestate al
domicilio di anziani.
Il
servizio ha finalità di prevenire e/o rimuovere cause e situazioni
di emarginazione, consentendo la loro permanenza nel normale
ambiente di vita, riducendo il ricorso a strutture residenziali.
Art.
2
DESTINATARI
Il
SAD è rivolto agli anziani, residenti e dimoranti nel territorio
comunale, incapaci di provvedere autonomamente a se stessi in misura
totale o parziale, siano essi soli od inseriti in nuclei familiari
non in grado di provvedervi.
Art.
3
CRITERI GENERALI D’ACCESSO
Le
richieste d’intervento dovranno essere valutate tenendo conto dei
seguenti criteri di priorità, determinati dallo stato di bisogno:
1.
Ridotta autonomia psico-fisica;
2.
Mancanza di aiuti da parte dei parenti prossimi quali figlio,
sorelle o fratelli (viene data priorità a coloro che vivono soli od
in coppia od invalidi);
3.
Insufficienza del reddito in rapporto alle esigenze minime
vitali, allorquando non vi siano altre persone tenute a provvedere e
che, di fatto, provvedano all’integrazione di tale reddito (art.
433 Codice Civile).
La
variabile del reddito personale non è elemento fondamentale per
l’ammissibilità al servizio ma lo diventa quando, a parità di
condizioni psico-socio-sanitarie, non sia possibile ammettere tutti
i richiedenti e si debba operare una scelta, con l’osservanza
delle disposizioni di cui all’art.
433 del Codice Civile.
Il
servizio può essere esteso a nuclei familiari che presentino
difficoltà dovute a cause temporanee, (malattie, ricoveri
ospedalieri ecc.) e che non consentono al nucleo stesso di
provvedere adeguatamente ai bisogni emergenti.
Il
servizio è esteso anche ad anziani che vivono con familiari, la cui
presenza non basta a garantire il soddisfacimento delle esigenze
assistenziali (grave situazione di invalidità, necessità di
assistenza continua ecc.).
Art.
4
PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI
Le
prestazioni erogate dal Comune, a favore di persone anziane, sono a
carattere socio-assistenziale e si integrano con le prestazioni
sanitarie fornite dall’ASL
Il
servizio è garantito da personale Ausiliario Socio-Assistenziale
qualificato.
Le
prestazioni socio-assistenziali sono così individuate:
1.
Aiuto per il soddisfacimento di esigenze individuali e per
favorire l’autosufficienza nelle attività giornaliere (igiene
personale parziale o totale mobilitazione) e per prevenire o
rallentare il decadimento psico-fisico;
2.
Aiuto per la pulizia dell’ambiente;
3.
Aiuto per la preparazione dei pasti, fornitura degli stessi a
domicilio od aiuto per l’accesso a strutture appositamente
attrezzate;
4.
Aiuto nella cura del guardaroba (lavaggio, stiratura ecc.);
5.
Aiuto a mantenere i contatti e le relazioni con i familiari,
amici, vicini ecc;
6.
Segretariato sociale (aiuto nello svolgimento di pratiche
pensionistiche e sanitarie, collegamento con i vari servizi pubblici
ecc..).
ART.
5
COORDINAMENTO DEL SERVIZIO
Il
coordinamento del Servizio di Assistenza Domiciliare è garantito
dall’Assistente Sociale del Comune con i seguenti compiti:
-
Si pone come punto di riferimento per le richieste di
attivazione del servizio, per eventuali problemi di funzionamento
del servizio e per i collegamenti con altri servizi;
-
Predispone le informazioni per il potenziamento e
l’ampliamento delle prestazioni del servizio;
-
Provvede all’istruzione della domanda e propone
l’ammissione al servizio od eventuali sospensioni o dimissioni;
-
Cura i rapporti, partecipando anche all’équipe di
valutazione, con i servizi sanitari per l’erogazione dei servizi
domiciliari integrati;
-
Coordina gli ausiliari socio-assistenziali con i quali
definisce il piano di intervento individualizzato per ogni utente;
-
Verifica periodicamente con gli ausiliari
socio-assistenziali, la realizzazione dei piani individualizzati.
ART.
6
ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE ED AMMISSIONI
Per
poter usufruire del Servizio Domiciliare è necessario che
l’interessato od un suo delegato (familiare,vicino ecc.)
presentino domanda sull’apposito modello predisposto dal Comune.
L’assistente
sociale può procedere d’ufficio
alla compilazione della domanda per i casi segnalati dai reparti
ospedalieri, dai medici di base o da altri servizi ecc.
Ogni
domanda, per essere considerata valida, dovrà comunque essere
sottoscritta dall’interessato e corredata di tutti i documenti
richiesti.
L’assistente
sociale predisporrà gli interventi di competenza
(valutazione dei bisogni, analisi delle risorse, ipotesi
d’intervento ecc.) e ne concorderà l’attuazione con il
personale incaricato.
Qualora
le richieste siano superiori alle possibilità di intervento, verrà
predisposta una graduatoria d’attesa in base alle seguenti priorità:
-
Anziani con stato di autosufficienza psico-fisica
compromesso;
-
Anziani soli o in coppia;
-
Minor reddito.
All’utente
viene comunicata l’ammissione o meno al servizio, entro 7 giorni e
comunque va data risposta scritta entro 30 giorni dalla formulazione
della richiesta (Legge 241/90).
ART.
7
MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO
Gli
interventi al domicilio saranno concordati, alla presentazione della
domanda, tra l’utente e l’assistente sociale.
I
lavori domestici devono essere svolti dal personale incaricato alla
presenza dell’anziano.
Le
pulizie eseguite dall’Assistente Domiciliare riguardano soltanto
le prestazioni strettamente necessarie a mantenere l’igiene e
l’ordine dell’ambiente in cui l’anziano vive.
Ogni
utente del servizio è tenuto a comunicare al Comune eventuali
variazioni della sua situazione economica o abitativa (arrivo di
parenti, ricoveri in ospedale, periodi di assenza ecc.).
Periodicamente
verranno effettuati controlli, da parte dell’Assistente Sociale,
per la verifica del reddito, della salute dell’utente,
dell’efficacia del servizio.
Qualora
gli utenti non si attengano alle norme previste da questo
regolamento e non provvedano al pagamento delle relative tariffe, il
Responsabile del Servizio, previa diffida, potrà sospendere il
servizio.
ART.
8
PARTECIPAZIONE AL COSTO DEL SERVIZIO
Gli
utenti, le cui condizioni economiche lo consentano, sono tenuti a
contribuire in percentuale al costo del servizio.
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