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Allegato
alla delibera di
Consiglio comunale n. 57 del
27/11/2001
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REGOLAMENTO
SANZIONI AMMINISTRATIVE PER
VIOLAZIONI A NORME CONTENUTE IN REGOLAMENTI ED ORDINANZE COMUNALI
ART.
1
OGGETTO
DEL REGOLAMENTO
Il
presente regolamento disciplina il procedimento e l’entità delle
sanzioni amministrative pecuniarie per violazione alle disposizioni
contenute in regolamenti ed ordinanze comunali.
ART.
2
TIPOLOGIA
ED ENTITA’ DELLE SANZIONI
Le
sanzioni amministrative per la violazione ai regolamenti ed alle
ordinanze comunali possono essere:
a)
pagamento di una somma di denaro
b)
confisca amministrativa
c)
rimozione delle opere abusive
d)
ripristino dello stato dei luoghi
Qualora
norme di legge o specifiche norme regolamentari dell’Ente non
dispongano diversamente, le
violazioni alle disposizioni contenute in regolamenti ed ordinanze
comunali sono punite con il pagamento di una somma compresa fra un
minimo di Euro 51,65 /Lire 100.000 ed un massimo di
Euro 516,46/Lire 1.000.000. Fuori dai casi stabiliti dalla
legge, il limite
massimo della sanzione pecuniaria
non può superare il
decuplo del minimo.
Gli
importi stabiliti dal presente articolo, fermo restando il rispetto
della normativa generale in materia, potranno essere oggetto di
eventuali adeguamenti da approvarsi con deliberazione della giunta
comunale, in misura pari all’intera variazione dell’indice ISTAT
dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati
verificatasi negli anni precedenti. La prima variazione
non potrà essere effettuata prima di tre anni dall’entrata
in vigore del presente regolamento.
Le
violazioni alle ordinanze contingibili ed urgenti sono punite ai sensi dell’art. 650 del c.p.
ART.
3
ACCERTAMENTO
DELLE VIOLAZIONI
E
GESTIONE DEL RELATIVO PROCEDIMENTO SANZIONATORIO
All’accertamento
delle violazioni alle norme dei regolamenti ed ordinanze comunali
procedono gli operatori del corpo di polizia municipale.
Le
funzioni inerenti all’istruzione del procedimento sanzionatorio
amministrativo sono attribuite al settore competente in relazione ai
procedimenti assegnati.
ART.
4
PAGAMENTO
IN MISURA RIDOTTA
E’
ammesso il pagamento di una somma ridotta pari alla terza parte del
massimo o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione
prevista per la violazione commessa, oltre alle spese del
procedimento entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione
immediata o, se questa non sia stata possibile, dalla notificazione
degli estremi della violazione.
Il
pagamento in misura ridotta non è ammesso se non risulta provato
che gli obbligati hanno provveduto alla rimozione delle opere
abusive o al ripristino dello stato dei luoghi.
ART.
5
CRITERI
GENERALI PER DETERMINARE
LE
SANZIONI
Quando
non è stato effettuato il pagamento in misura ridotta ovvero è stato presentato ricorso, la sanzione pecuniaria è
determinata con ordinanza – ingiunzione entro i limiti minimo e
massimo stabiliti dall’art. 2,
tenendo conto dei seguenti criteri:
a) la
gravità dell’infrazione;
b)
l’opera dell’agente per eliminare o attenuare le conseguenze
della violazione;
c)
i comportamenti recidividi di chi compie l’infrazione;
Il
verbale di accertamento dell’infrazione deve prevedere le
modalità ed i termini entro cui l’autore dell’infrazione può
presentare ricorso, nonché l’autorità a cui il ricorso deve
essere presentato.
ART.
6
CONTESTAZIONE
DELLA VIOLAZIONE
E
VERBALE DI ACCERTAMENTO
La
violazione, quando ciò sia possibile, deve essere personalmente ed
immediatamente contestata all’autore della stessa. Se ciò non è
stato possibile l’accertatore deve indicarlo nel verbale di
accertamento. Tale verbale è notificato agli obbligati entro
novanta giorni dalla data in cui è avvenuto l’accertamento, se
residenti in Italia, o entro trecentosessanta giorni dalla data
dell’accertamento, se residenti all’estero.
ART.
7
RICORSI
Entro
30 (trenta) giorni dalla notificazione del verbale di accertamento,
il responsabile della violazione può far pervenire al Comune
scritti difensivi e documenti e/o chiedere di essere sentito
personalmente.
Sia
nell’ipotesi di produzione di scritti difensivi e documenti che in
quella di audizione personale, l’ufficio competente ai sensi
dell’art. 3 provvederà ad attivare le procedure finalizzate
all’acquisizione di tutti gli elementi utili per la valutazione
secondo i criteri indicati nell’articolo 5 anche
mediante richiesta di controdeduzioni scritte all’agente
accertatore.
Il
pagamento in misura ridotta renderà improcedibile l’eventuale
ricorso.
ART.
8
ORDINANZA
INGIUNZIONE
L’ordinanza
ingiunzione di pagamento ovvero di archiviazione degli atti del
procedimento sanzionatorio è adottata dal responsabile del settore
competente ai sensi dell’art. 3.
Con
l’ordinanza ingiunzione di pagamento, sempre che gli obbligati non
vi abbiano provveduto, devono essere altresì applicate le eventuali
sanzioni accessorie della confisca amministrativa, della rimozione
delle opere abusive e del ripristino dello stato dei luoghi,
fissando un congruo termine per l’adempimento.
Nel
caso in cui gli obbligati non dovessero ottemperare alla rimozione
delle opere abusive ovvero al ripristino dello stato dei luoghi vi
si potrà provvedere d’ufficio a spese degli interessati.
ART.
9
RISCOSSIONE
FORZATA –
ISCRIZIONE
A RUOLO –
PROVVEDIMENTO
DI SGRAVIO
Decorso
inutilmente il termine di trenta giorni per il pagamento fissato
nell’ordinanza-ingiunzione, salvo che sia stato proposto ricorso o
che il giudice abbia sospeso l’esecuzione dei provvedimenti, dovrà
procedersi alla riscossione delle
somme dovute secondo quanto disposto dall’art. 27 della legge
689/81, previa verifica della regolarità formale dell’ordinanza
e della sua notificazione agli interessati.
La
procedura per la riscossione forzata delle somme dovute è
disciplinata dalle norme in materia di riscossione dei ruoli.
Nel
corso della procedura esecutiva possono essere proposte opposizioni
nel termine di trenta giorni dalla notificazione della cartella
esattoriale esclusivamente in ordine a:
a)omessa
o irregolare notificazione dell’ordinanza-ingiunzione dalla quale
consegue l’illegittimità dell’iscrizione a ruolo;
b)
errore materiale nell’iscrizione a ruolo, che deve consistere in
un fatto specifico e concreto, mai un apprezzamento;
c)
erronea duplicazione nell’iscrizione a ruolo;
d)
inesistenza totale o parziale dell’obbligazione pecuniaria,
allorché sia stato iscritto a ruolo un soggetto-diverso da quello
risultante dall’ordinanza-ingiunzione;
Nei
casi di cui al comma precedente l’ufficio dovrà effettuare i
necessari accertamenti e, qualora i motivi
del ricorso siano riconosciuti
fondati, dovrà predisporre, previa tempestiva sospensione
dell’esecuzione, il provvedimento di sgravio dei ruoli per la
somma non dovuta, autorizzando l’esattore a non procedere alla
riscossione della somma sgravata.
Qualora
il provvedimento di sgravio intervenga dopo il pagamento della somma
riconosciuta non dovuta, il predetto provvedimento dovrà contenere
altresì l’autorizzazione al rimborso.
ART.
10
NORME
DI RINVIO
Per
quanto non espressamente stabilito nel presente regolamento sarà
applicabile la legge n. 689 del 24.11.1981 o la normativa
in materia che ad essa sopravvenga.
ART.
11
EFFETTI
ABROGATIVI
Fatto
salvo quanto disposto dall’art. 2 del presente regolamento, sono
abrogate tutte le norme dei regolamenti comunali che sono in
espresso contrasto con il presente regolamento.
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