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 Allegato alla delibera di Consiglio comunale n. 57  del 27/11/2001

> REGOLAMENTO SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI A NORME CONTENUTE IN REGOLAMENTI ED ORDINANZE COMUNALI


ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

 

Il presente regolamento disciplina il procedimento e l’entità delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione alle disposizioni contenute in regolamenti ed ordinanze comunali.

 

ART. 2

TIPOLOGIA ED ENTITA’ DELLE SANZIONI

 

Le sanzioni amministrative per la violazione ai regolamenti ed alle ordinanze comunali possono essere:

 

a)     pagamento di una somma di denaro

b)     confisca amministrativa

c)      rimozione delle opere abusive

d)     ripristino dello stato dei luoghi

 

Qualora norme di legge o specifiche norme regolamentari dell’Ente non dispongano diversamente,  le violazioni alle disposizioni contenute in regolamenti ed ordinanze comunali sono punite con il pagamento di una somma compresa fra un minimo di Euro 51,65 /Lire 100.000 ed un massimo di  Euro 516,46/Lire 1.000.000. Fuori dai casi stabiliti dalla legge,  il limite massimo della sanzione  pecuniaria non può  superare il decuplo del  minimo.

Gli importi stabiliti dal presente articolo, fermo restando il rispetto della normativa generale in materia, potranno essere oggetto di eventuali adeguamenti da approvarsi con deliberazione della giunta comunale, in misura pari all’intera variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati  verificatasi negli anni precedenti. La prima variazione  non potrà essere effettuata prima di tre anni dall’entrata in vigore del presente regolamento.

Le violazioni alle ordinanze contingibili ed urgenti  sono punite ai sensi dell’art. 650 del c.p.

 

ART. 3

ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI

E GESTIONE DEL RELATIVO PROCEDIMENTO SANZIONATORIO

 

All’accertamento delle violazioni alle norme dei regolamenti ed ordinanze comunali procedono gli operatori del corpo di polizia municipale.

Le funzioni inerenti all’istruzione del procedimento sanzionatorio amministrativo sono attribuite al settore competente in relazione ai procedimenti assegnati.

 

ART. 4

PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA

 

E’ ammesso il pagamento di una somma ridotta pari alla terza parte del massimo o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione prevista per la violazione commessa, oltre alle spese del procedimento entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non sia stata possibile, dalla notificazione degli estremi della violazione.

Il pagamento in misura ridotta non è ammesso se non risulta provato che gli obbligati hanno provveduto alla rimozione delle opere abusive o al ripristino dello stato dei luoghi.

 

ART. 5

CRITERI GENERALI PER DETERMINARE

LE SANZIONI

 

Quando non è stato effettuato il pagamento in misura ridotta  ovvero è stato presentato ricorso, la sanzione pecuniaria è determinata con ordinanza – ingiunzione entro i limiti minimo e massimo stabiliti dall’art. 2,  tenendo conto dei seguenti criteri:

 

            a) la gravità dell’infrazione;

b) l’opera dell’agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione;

c) i comportamenti recidividi di chi compie l’infrazione;

 

Il  verbale di accertamento dell’infrazione deve prevedere le modalità ed i termini entro cui l’autore dell’infrazione può presentare ricorso, nonché l’autorità a cui il ricorso deve  essere presentato.

 

ART. 6

CONTESTAZIONE DELLA VIOLAZIONE

E VERBALE DI ACCERTAMENTO

 

La violazione, quando ciò sia possibile, deve essere personalmente ed immediatamente contestata all’autore della stessa. Se ciò non è stato possibile l’accertatore deve indicarlo nel verbale di accertamento. Tale verbale è notificato agli obbligati entro novanta giorni dalla data in cui è avvenuto l’accertamento, se residenti in Italia, o entro trecentosessanta giorni dalla data dell’accertamento, se residenti all’estero.

 

ART. 7

RICORSI

 

Entro 30 (trenta) giorni dalla notificazione del verbale di accertamento, il responsabile della violazione può far pervenire al Comune scritti difensivi e documenti e/o chiedere di essere sentito personalmente.

Sia nell’ipotesi di produzione di scritti difensivi e documenti che in quella di audizione personale, l’ufficio competente ai sensi dell’art. 3 provvederà ad attivare le procedure finalizzate all’acquisizione di tutti gli elementi utili per la valutazione secondo i criteri indicati nell’articolo 5 anche  mediante richiesta di controdeduzioni scritte all’agente accertatore.

Il pagamento in misura ridotta renderà improcedibile l’eventuale ricorso.

 

ART. 8

ORDINANZA INGIUNZIONE

 

L’ordinanza ingiunzione di pagamento ovvero di archiviazione degli atti del procedimento sanzionatorio è adottata dal responsabile del settore competente ai sensi dell’art. 3.

Con l’ordinanza ingiunzione di pagamento, sempre che gli obbligati non vi abbiano provveduto, devono essere altresì applicate le eventuali sanzioni accessorie della confisca amministrativa, della rimozione delle opere abusive e del ripristino dello stato dei luoghi, fissando un congruo termine per l’adempimento.

Nel caso in cui gli obbligati non dovessero ottemperare alla rimozione delle opere abusive ovvero al ripristino dello stato dei luoghi vi si potrà provvedere d’ufficio a spese degli interessati.

 

ART. 9

RISCOSSIONE FORZATA –

ISCRIZIONE A RUOLO –

PROVVEDIMENTO DI SGRAVIO

 

Decorso inutilmente il termine di trenta giorni per il pagamento fissato nell’ordinanza-ingiunzione, salvo che sia stato proposto ricorso o che il giudice abbia sospeso l’esecuzione dei provvedimenti, dovrà procedersi alla riscossione  delle somme dovute secondo quanto disposto dall’art. 27 della legge 689/81, previa verifica della regolarità formale dell’ordinanza  e della sua notificazione agli interessati.

La procedura per la riscossione forzata delle somme dovute è disciplinata dalle norme in materia di riscossione dei ruoli.

Nel corso della procedura esecutiva possono essere proposte opposizioni nel termine di trenta giorni dalla notificazione della cartella esattoriale esclusivamente in ordine a:

 

a)omessa o irregolare notificazione dell’ordinanza-ingiunzione dalla quale consegue l’illegittimità dell’iscrizione a ruolo;

b) errore materiale nell’iscrizione a ruolo, che deve consistere in un fatto specifico e concreto, mai un apprezzamento;

c) erronea duplicazione nell’iscrizione a ruolo;

d) inesistenza totale o parziale dell’obbligazione pecuniaria, allorché sia stato iscritto a ruolo un soggetto-diverso da quello risultante dall’ordinanza-ingiunzione;

 

Nei casi di cui al comma precedente l’ufficio dovrà effettuare i necessari accertamenti e, qualora i motivi  del ricorso siano riconosciuti  fondati, dovrà predisporre, previa tempestiva sospensione dell’esecuzione, il provvedimento di sgravio dei ruoli per la somma non dovuta, autorizzando l’esattore a non procedere alla riscossione della somma sgravata.

Qualora il provvedimento di sgravio intervenga dopo il pagamento della somma riconosciuta non dovuta, il predetto provvedimento dovrà contenere altresì l’autorizzazione al rimborso.

 

ART. 10

NORME DI RINVIO

 

Per quanto non espressamente stabilito nel presente regolamento sarà applicabile la legge n. 689 del 24.11.1981 o la normativa  in materia che ad essa sopravvenga.

 

 

 

ART. 11

EFFETTI ABROGATIVI

 

Fatto salvo quanto disposto dall’art. 2 del presente regolamento, sono abrogate tutte le norme dei regolamenti comunali che sono in espresso contrasto con il presente regolamento.

 

 

 

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