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Disposizioni organizzative riguardanti le notifiche eseguite dal Messo per conto di terzi dal 01/01/2026

Dal mese di gennaio 2026, il Comune di Castel Goffredo effettuerà la notifica solo in casi eccezionali, dichiarati e dimostrati all’atto della richiesta

Data :

16 giugno 2025

Disposizioni organizzative riguardanti le notifiche eseguite dal Messo per conto di terzi dal 01/01/2026
Municipium

Descrizione

Atteso che:

  • il Comune non è obbligato in via generale a eseguire le notifiche richieste da altre pubbliche amministrazioni, ma può farlo solo in casi specifici e secondo precise condizioni previste dalla legge;
  • la normativa di riferimento è l’art. 10 della Legge n. 265/1999, che stabilisce che le pubbliche amministrazioni possono avvalersi dei messi comunali per le notifiche dei propri atti solo quando non sia possibile eseguire utilmente le notificazioni ricorrendo al servizio postale o ad altre forme di notificazione previste dalla legge;
  • la notifica tramite messi comunali è una modalità residuale e derogatoria rispetto alla notifica ordinaria tramite posta raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) e non rappresenta un obbligo generalizzato;
  • non è economico, efficiente ed efficace per il Comune di Castel Goffredo mantenere attivo il servizio notifiche tramite il messo, visto che per i propri atti provvede già con le altre modalità consentite, potendo pertanto destinare la risorsa ad altre mansioni ritenute maggiormente convenienti per la corretta funzionalità dei servizi, senza ricorrere a nuove assunzioni;

SI INFORMA che, a partire dal mese di gennaio 2026:

  • il Comune di Castel Goffredo effettuerà la notifica solo in casi eccezionali, dichiarati e dimostrati all’atto della richiesta, da cui risulti l’impossibilità ad eseguirla tramite PEC o l’esito negativo della tentata notifica a mezzo posta (modalità ordinarie di effettuazione della notifica);
  • non sarà eseguita la notifica per conto di coloro che non hanno ancora provveduto a pagare le spese per precedenti notificazioni;
  • in mancanza dei suindicati presupposti, non si provvederà ad eseguire la notifica e la richiesta sarà restituita al mittente;
  • la richiesta di rimborso, corredata dall'avviso PagoPA, verrà inviata contestualmente alla comunicazione dell'avvenuta notifica e della relativa referta. L’importo del rimborso ammonta attualmente a Euro 5,88 per singola notifica, eventualmente integrato dalle spese di spedizione a mezzo posta raccomandata, con avviso di ricevimento, secondo le tariffe vigenti, nelle ipotesi previste dall’art. 140 del Codice di procedura civile.

Per maggiori informazioni, si veda il Provvedimento n. 2026/0000006 del 03/02/2026 (a rettifica del precedente Provvedimento n. 2025/0000045 del 10/06/2025).

Ultimo aggiornamento: 3 febbraio 2026, 17:15

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